Luoghi di lavoro a norma: cosa dice la normativa?

Cosa s’intende per luogo di lavoro?

requisiti luoghi lavoro 8108Quando parliamo di “luoghi di lavoro”, ci riferiamo a tutti quelli destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda accessibile al lavoratore nell’ambito della propria mansione. Le disposizioni del Titolo II del D.lgs.81/08 in merito ai requisiti dei luoghi di lavoro non si applicano:

  • agli automezzi;
  • ai cantieri temporanei e mobili;
  • alle imprese estrattive;
  • alle imbarcazioni da pesca;
  • alle campagne, boschi e altri terreni appartenenti ad un’azienda agricola o forestale.

Obblighi del Datore di Lavoro in materia di sicurezza

Il Datore di Lavoro, per salvaguardare la salute e la sicurezza dei dipendenti, deve attenersi alle misure generali di tutela stabilite all’art.15 del Decreto Legislativo 81/08 (noto anche come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro); a tal riguardo, è fondamentale la valutazione dei rischi: stabilire il livello di rischio consente di mettere in atto le opportune misure preventive e protettive, onde evitare il più possibile incidenti sul posto di lavoro. Gestire al meglio i rischi è fondamentale. Il D.lgs.81/08 chiarisce al Titolo II le disposizioni generali dei luoghi di lavoro e le sanzioni attribuite alle imprese in caso di mancato rispetto dei relativi obblighi da parte del Datore di Lavoro. L’allegato IV riguarda dunque i requisiti dei luoghi di lavoro, dilungandosi in particolare sui seguenti argomenti:

  • ambienti lavorativi;
  • presenza nei luoghi di lavoro di sostanze nocive;
  • vasche, condutture, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos;
  • prevenzione contro possibili incendi ed esplosioni;
  • prescrizioni in merito alle attività agricole.

Qual è il luogo di lavoro perfetto?

Un dato di fatto è che il luogo di lavoro perfetto non esiste, in quanto il D.lgs.81/08, lasciando inderogabile ciò che è obbligatorio per legge, ha come obiettivo il miglioramento dei livelli di sicurezza. Un luogo di lavoro chiuso deve essere caratterizzato da:

  • difesa contro agenti atmosferici;
  • isolamento termico e dal rumore eccessivo;
  • aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria;
  • difesa contro l’umidità.

I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antiscivolo; non devono avere protuberanze, cavità, piani inclinati pericolosi. Occorre inoltre prevedere un adeguato ricambio d’aria, naturale oppure ottenuto con impianti di aerazione forzata. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se necessario, di eventuali lavoratori disabili, specialmente per quanto riguarda le porte, le vie di circolazione, le scale e i servizi igienici. Il Datore di Lavoro provvede affinché:

  • le vie di circolazione che conducono ad uscite (o ad uscite di emergenza) e le uscite di emergenza siano sgombre;
  • i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione e pulitura (condizioni igieniche adeguate);
  • gli impianti e i dispositivi di sicurezza vengano sottoposti al controllo del loro funzionamento.

La costruzione di edifici e locali da adibire a lavorazioni industriali, ampliamenti o ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa. Se nel luogo di lavoro operano o sono previsti più di 3 lavoratori, devono essere comunicate all’Organo di Vigilanza competente per territorio le seguenti informazioni:

  • l’oggetto delle lavorazioni e le modalità di esecuzione;
  • le caratteristiche dei locali e degli impianti.

Altezza dei locali destinati ad attività lavorative

L’altezza minima dei luoghi di lavoro è trattata all’interno del Decreto Legislativo 81/2008. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici e attività commerciali, l’altezza minima è generalmente di 2,70 m, ma possono esserci delle variazioni in base alla normativa urbanistica locale. Per i locali accessori come corridoi, bagni, e ripostigli, l’altezza può essere ridotta a 2,40 m. In alcuni casi, come per le aziende industriali con più di cinque lavoratori o quelle che richiedono sorveglianza sanitaria, l’altezza deve essere di almeno 3 m; s’intende quella netta, cioè quella misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle volte (per necessità tecniche aziendali, l’Organo di Vigilanza può consentire altezze minime inferiori e prescrivere adeguati mezzi di ventilazione). L’altezza minima dei luoghi di lavoro dipende dalla tipologia dei locali:

  • Locali destinati a uffici e attività commerciali: generalmente 2,70 m, ma possono esserci variazioni in base alla normativa urbanistica.
  • Locali accessori (corridoi, bagni, ecc.): di solito 2,40 m, ma può variare in virtù della normativa urbanistica.
  • Aziende industriali con oltre 5 lavoratori o che richiedono la Sorveglianza Sanitaria: generalmente 3 m.

Oltre all’altezza, il D.lgs.81/2008 prevede anche altri requisiti importanti, come la cubatura minima per dipendente (10 m3) e la superficie minima per dipendente (2 m2). È bene consultare la normativa specifica del proprio settore e, in caso di dubbi, affidarsi all’Organo di Vigilanza competente per territorio avere informazioni precise sulla propria situazione.

Porte dei luoghi di lavoro: quali sono le indicazioni da rispettare?

Le porte dei locali di lavoro devono:

  • consentire una rapida uscita delle persone;
  • essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro.

La larghezza minima delle porte dipende dal numero dei lavoratori presenti nel locale:

  1. fino a 25 lavoratori deve esserci una porta di larghezza minima pari a 0,80 m;
  2. tra i 26 e i 50 lavoratori deve essere presente una porta di larghezza minima di 1,20 apribile nel verso dell’esodo;
  3. tra i 51 e i 100 lavoratori occorre mettere a disposizione due porte: una di larghezza non inferiore a 1,20 e una di larghezza minima di 0,80 m, entrambe apribili nel verso dell’esodo;
  4. sopra i 100 lavoratori, oltre alle porte del punto c, è necessaria una porta apribile nel verso dell’esodo di larghezza minima di 1,20 m ogni 50 lavoratori.

Se un ambiente è esposto a pericoli di esplosione e/o incendio e all’interno operano più di 5 lavoratori, ci deve essere almeno una porta ogni 5 lavoratori apribile nel verso di fuga con larghezza minima di 1,20 m. Nei locali di lavoro (inclusi i magazzini), se non esistono porte apribili verso l’esterno del locale, non sono ammesse:

  • porte scorrevoli verticalmente;
  • saracinesche a rullo;
  • porte girevoli su asse centrale.

Per quanto riguarda le porte trasparenti, devono avere un segno indicativo all’altezza degli occhi, onde evitare incidenti. Le porte e i portoni apribili verso l’alto devono disporre di:

  • un sistema di sicurezza che impedisca di ricadere;
  • dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili.

Si può operare in locali chiusi sotterranei?

L’art.65 del D.lgs.81/08 chiarisce che non è possibile destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, ad eccezione di:

  • esigenze tecniche (in tal caso il Datore di Lavoro assicura idonee condizioni di aerazione, illuminazione e confort termico);
  • oppure quando non vi sono emissioni di agenti nocivi.

Vediamo ora la differenza tra locale sotterraneo e semisotterraneo. Nel primo caso l’ambiente è caratterizzato dal soffitto sito tutto al di sotto del livello del terreno circostante (un esempio potrebbe essere una vineria completamente interrata o un tunnel sotterraneo); un locale semisotterraneo è invece un posto in cui il soffitto è parzialmente al di sotto e parzialmente al di sopra del livello del terreno circostante. In sostanza, un seminterrato è un piano che può essere parzialmente interrato o completamente al di sotto del livello del suolo.

Pareti vetrate, finestre e lucenari: i requisiti di sicurezza

Le pareti completamente vetrate:

  • vanno segnalate e devono essere costituite da materiali di sicurezza fino ad 1 m dall’altezza del pavimento;
  • oppure devono essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi.

Finestre e lucenari:

  • devono poter essere aperti, chiusi e regolati dai lavoratori nel massimo della sicurezza;
  • quando sono aperti, devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.

Uscite di emergenza: quante ce ne devono essere in azienda?

I Datori di Lavoro devono essere sempre pronti ad affrontare eventuali situazioni di emergenza che potrebbero presentarsi: incendio, terremoto, fuga di gas, blackout, ecc. Le uscite di emergenza e l’intervento dei Vigili del Fuoco (VVF) sono elementi essenziali in situazioni di emergenza. Per “via di emergenza” s’intende un percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. L’uscita di emergenza è quindi un passaggio che immette in un luogo sicuro. Cosa s’intende per “luogo sicuro”? E’ un ambiente nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro da situazioni di emergenza. Tutte e le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima peri a 2 m, mentre la larghezza minima deve essere conforme alla normativa vigente in materia antincendio. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza vengono stabilite in base alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, al numero massimo di persone che possono essere presenti. Devono consentire di raggiungere rapidamente un luogo sicuro. E’ necessario che siano sgombre: in caso di emergenza non si può di certo perdere tempo a togliere eventuale materiale depositato lungo le stesse. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda. Se le vie e le uscite di emergenza richiedono un’illuminazione, devono essere dotate di illuminazione di sicurezza che entri dunque in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico.