Il Decreto del Fare: Salute e Sicurezza lavorativa

Il 22 giugno è entrato in vigore il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto ‘Decreto del fare’ che introduce significative modifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Parlamento avrà a disposizione 60 giorni per convertirlo in legge, pena la decadenza.

Agli articoli 32 e 38 del Decreto del Fare sono contenute le disposizioni di modifica del Testo Unico sulla Sicurezza. Di seguito riassumiamo brevemente le principali novità in materia di sicurezza e salute:

  • Duvri– documento di valutazione dei rischi da interferenza: per i settori a basso rischio di infortunio potrebbe non essere più necessario; il datore di lavoro committente potrà individuare un proprio incaricato per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento delle imprese. Quest’ultimo dovrà essere in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali tipiche di un preposto. Si è inoltre esonerati di redigere il DUVRI nelle ipotesi di lavori o servizi con durata inferiore a 10 uomini-giorno, con l’eccezione delle attività che comportino rischi derivati dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, e rischi particolari riportati nell’allegato XI.
  • Cantieri temporanei o mobili: tramite successivo decreto ministeriale saranno indicati dei modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti relativi ai cantieri come il POS – piano operativo di sicurezza, il PSC– piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell’opera e piano di sicurezza sostitutivo.
  • Formazione e sorveglianza sanitaria: per i corsi di formazione e aggiornamento che hanno contenuti simili, verranno riconosciuti crediti formativi ai discenti formati (Corsi Rspp Aspp, Rls , Dirigenti Preposti e Lavoratori).
    In vigore anche le misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori in caso di prestazioni di breve durata. Nel caso in cui un lavoratore sia già stato sottoposto a formazione e sorveglianza sanitaria presso un azienda (nel corso dell’anno solare di riferimento), non sarà più obbligato a ripetere l’attività di formazione e la visita medica se il datore di lavoro è mutato e le sue prestazioni hanno una durata inferiore a 50 giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.
  • Denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro: il datore di lavoro non ha più l’obbligo di denunciare nel termine di due giorni all’autorità locale di pubblica sicurezza gli infortuni sul lavoro che portano alla morte o all’inabilità al lavoro per più di tre giorni (rimane obbligatoria la comunicazione all’inail)
  • Verifiche delle attrezzature di lavoro da parte degli organi preposti: la prima verifica da parte dell’Inail dovrà essere effettuata entro il termine di quarantacinque giorni e non più di sessanta. Inoltre, i soggetti pubblici tenuti alle verifiche – Inail, Asl, Arpa – dovranno comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza. In tal caso il datore di lavoro potrà rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.
  • Semplificazioni notifiche agli organi di vigilanza: sono state introdotte semplificazioni riguardanti la possibilità di comunicare diverse notifiche per via telematica
  • Semplificazioni relative al settore edile, con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): gli interessati potranno rivolgersi allo Sportello Unico che dovrà provvedere al recupero di tutti gli atti indispensabili per dare avvio all’intervento edilizio.