D.Lgs. 81/08: Nomina Addetti al Primo Soccorso aziendale

Chi sceglie gli addetti al primo soccorso?

Il Datore di Lavoro o il dirigente, anche con un solo lavoratore (apprendista, contratto a progetto, ecc.) ha l’obbligo di pianificare la formazione dei propri lavoratori e, nello specifico, di nominare una o più lavoratori addetti al primo soccorso che intervengano in casi di necessità. Tali persone non possono rifiutare l’incarico, eccetto per validi motivi. Per l’individuazione dei lavoratori più adatti, può essere utile la collaborazione del Medico Competente aziendale. La normativa che dà indicazioni circa il servizio di primo soccorso è il DM 388/03, nel quale vengono descritte la classificazione delle aziende, le attrezzature che il Datore di lavoro deve garantire, i requisiti e la formazione obbligatori per gli addetti al primo soccorso in azienda.

Qual è il ruolo dell’addetto al primo soccorso?

L’addetto al primo soccorso è quella persona che ha l’incarico di aiutare un eventuale infortunato, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Per rivestire questo ruolo, è necessario seguire uno specifico corso di primo soccorso, che ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie per svolgere il proprio compito, con estrema consapevolezza e sicurezza. Gli obiettivi possono essere racchiusi in tre punti:

  1. mantenere in vita l’infortunato;
  2. evitare altri danni per il malcapitato: ciò vuol dire che deve essere tutelato da fattori esterni (ad esempio allontanato da fonti pericolose), sia applicare determinate tecniche di soccorso che limitano la possibilità che le sue stesse condizioni peggiorino (ad esempio, premere su una ferita per rallentare il sanguinamento);
  3. consentire la riabilitazione, che ha inizio dunque mentre si sta praticando il soccorso.

Un collega o una persona esterna all’azienda che resta vittima di un malessere o subisce un infortunio, ha diritto a ricevere assistenza da una o più persone interne all’azienda, che si attiveranno per avvisare l’ambulanza dell’emergenza. Chi si trova con un individuo che non è cosciente, ferito o in pericolo, deve innanzitutto cercare di individuare attentamente la possibile causa, onde evitare di mettere ulteriormente in pericolo la vita dell’infortunato e la propria. Nessuna azione deve avere inizio senza aver valutato la scena; i pericoli riguardo possibili gas, esalazioni tossiche e nocive, elettrocuzione possono anche essere non subito chiari. La chiamata di emergenza va fatta tempestivamente, secondo le possibilità, dopo aver compiuto un esame primario. L’addetto al primo soccorso deve valutare quindi le funzioni vitali, che sono quei valori che nell’individuo indicano la funzionalità dell’organismo (coscienza, respiro e battito). Rilevare la presenza o meno dei parametri vitali è indispensabile durante l’attivazione del primo soccorso. La procedura di rilevazione di tali parametri effettuata dal soccorritore rappresenta una sorta di esame primario: ci si rende conto se il paziente “respira/non respira”, “il cuore batte/non batte”, ecc.

Classificazione delle aziende per il primo soccorso

La normativa vigente classifica le aziende in tre gruppi, in base al tipo di attività, numero di lavoratori e fattori di rischio lavorativi: gruppo A, B, e C. Tale ripartizione permette una differenziazione per quanto riguarda l’organizzazione del primo soccorso circa le attrezzature minime necessarie (cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione), le tecniche comunicative per mettere in atto l’allarme sanitario, la formazione degli addetti al primo soccorso. Al gruppo A appartengono:

  • aziende soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • attività di estrazione e minerarie;
  • lavori che si svolgono in sotterraneo;
  • aziende che operano nella realizzazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  • imprese con più di cinque dipendenti, con alto indice infortunistico INAIL;
  • aziende del settore agricolo con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato.

Il gruppo B è costituito da aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A; mentre il gruppo C da quelle con meno di tre lavoratori che non appartengono al gruppo A.

Corso di primo soccorso

L’infortunio o il malore è un avvenimento che coglie all’improvviso, a livello fisico e psicologico, sia l’infortunato che il soccorritore. La calma si garantisce con l’addestramento e le simulazioni di situazioni che potrebbero avvenire nella vita reale, durante le quali ci si allena ad eseguire le manovre indicate. Il corso di primo soccorso è indirizzato ai lavoratori designati per ricoprire il ruolo di addetti al primo soccorso, che dovranno essere dunque formati in merito cosa è necessario fare e non fare, in caso di bisogno. Questa formazione è obbligatoria ai sensi del D.lgs.81/08, e mira a dotare gli addetti al primo soccorso di principi generali sulla prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, ed essere in grado, all’occorrenza, di attuare interventi di primo soccorso. Appurata l’importanza di questa figura, la normativa prevede per l’addetto un aggiornamento periodico, che deve essere effettuato attraverso uno specifico corso di aggiornamento per addetto al primo soccorso. L’addestramento al primo soccorso riguarda in particolar modo l’insegnamento delle azioni che consentono di prevenire le situazioni di pericolo fin dall’inizio ed insegna le diverse fasi del soccorso. Durante il corso devono essere trattate tutte le tematiche necessarie all’addetto per lo svolgimento dei suoi compiti all’interno dell’azienda. Le aziende devono sempre provvedere alla formazione e all’aggiornamento dei propri addetti al primo soccorso in base alle specifiche modalità stabilite dalla normativa. Sono esonerati i lavoratori in possesso della qualifica di “Volontario del Soccorso” che abbia partecipato a corsi erogati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118, ma solo se vi è traccia di un’attestazione recente (non più vecchia di tre anni), che metta in evidenza il programma svolto, che dovrà essere dunque di livello pari o superiore a quello della formazione per il primo soccorso aziendale. Tale formazione deve essere svolta da personale medico: può essere scelto a tal riguardo il Medico Competente aziendale oppure di un medico esterno all’azienda. Le agenzie e i centri che operano nel settore dei servizi alle imprese possono infatti tenere corsi formativi di primo soccorso solamente se la docenza è effettuata da un medico. Questo docente medico può, a sua volta, ricevere un appoggio infermieristico o da altro personale specializzato. Il numero minimo di ore previste e il programma dei corsi variano in base al gruppo d’appartenenza: 16 ore per il gruppo A e 12 per i gruppi B e C. La periodicità rimane sempre la stessa (triennale). Possiamo distinguere dunque due tipi di corsi: formazione iniziale ed aggiornamento. Il programma, fissato dalla normativa, comprende nozioni di tipo teorico ed esercitazioni pratiche. L’aggiornamento deve avere una durata minima di 4 o 6 ore, in base al gruppo di classificazione cui appartiene l’azienda (deve essere svolta necessariamente la parte pratica).

Qual è la differenza tra il Primo Soccorso e il Pronto Soccorso?

Il primo soccorso è un intervento effettuato da soccorritori occasionali, nei confronti di coloro vittime di incidenti o che hanno dei malori, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Avere una o più figure che ricoprono il all’interno dell’azienda, non solo è obbligatorio per legge, ma permette anche di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il pronto soccorso è invece un intervento svolto direttamente dagli operatori sanitari (medici, infermieri, soccorritori professionali) verso i bisognosi addestrati a tale compito.

In un’azienda quanti devono essere gli addetti al primo soccorso?

Il Datore di Lavoro è tenuto ad organizzare una squadra di uno o più addetti, predisponendo la formazione, a norma di legge. Il numero di addetti al primo soccorso varia in base a diversi parametri, ad esempio:

  • numero di lavoratori presenti all’interno dell’impresa;
  • numero di sedi o postazioni lavorative;
  • turni lavorativi;
  • tipo di lavorazioni svolte.

Il Datore di Lavoro è obbligato a valutare i rischi lavorativi e a nominare un idoneo numero di addetti, secondo le esigenze aziendali. La normativa vigente fa presente che la scelta deve basarsi sulle capacità del lavoratore e sulle sue condizioni psico-fisiche. Sono sicuramente da preferire soggetti con precedenti esperienze nel campo del primo soccorso aziendale o del volontariato, oppure le competenze di tipo sanitario dichiarate nel curriculum. La legge non fissa dunque un criterio per il calcolo del numero di incaricati del primo soccorso, ma questo deve considerare molti fattori, quali i rischi specifici dell’azienda; Pertanto, è opportuno scegliere un numero di addetti al primo soccorso in rapporto adeguato anche alle dimensioni degli ambienti produttivi, nonché alla possibilità vi sia almeno un incaricato per turno lavorativo.

A quali sanzioni è esposto il Datore di Lavoro, in caso di inadempimento dei suoi obblighi?

Organizzare il primo soccorso aziendale è un obbligo incluso tra le misure generali di tutela (art.15 del D.lgs.81/2008) e si trova all’interno del più ampio capitolo della gestione delle emergenze, insieme alla prevenzione incendi, evacuazione dei luoghi di lavoro in situazioni di pericolo grave e immediato. Per mancato adempimento ai suoi obblighi normativi, il Datore di Lavoro può andare incontro a delle salate sanzioni:

  • Per la mancata nomina degli addetti al primo soccorso (D.lgs.81/08 art. 43 c. 1): arresto da due a quattro mesi o multa tra € 750,00 e € 4000,00 (D.lgs. 81/08 art.55 c. 5 lettera a).
  • Per non aver formato il personale addetto al primo soccorso (D.lgs. 81/08 art. 37 c. 10): arresto da due a quattro mesi o multa che va da € 1200,00 a € 5200,00 (D.lgs. 81/08 art. 55 comma 5 lettera c).