Novità in tema di Prevenzione Antincendio

In virtù del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 (entrato in vigore il 7 ottobre 2011) è possibile avere un quadro chiaro e aggiornato delle misure che un’azienda deve adottare in tema di prevenzione incendi.

Le attività sottoposte ad appositi controlli sono suddivise in tre categorie (basso, medio, alto), classificate in base alla gravità del rischio ed alla complessità delle norme e della gestione tecnica. Nella prima categoria, per esempio, fa parte un’autorimessa, della seconda un locale per la vendita al dettaglio, del terzo una struttura sanitaria con più di 100 pazienti (es. una casa di riposo).

Il decreto ha reso esenti da controlli preventivi alcune categorie prima assoggettate (es. depositi superiori ai 1000 mq che non contengano materiali particolarmente infiammabili) e ne ha inserite altre prima esenti (es. campeggi), utilizzando spesso come parametro il grado di affollamento del luogo stesso.

Ulteriori novità in tema di semplificazione sono poi riscontrabili nella possibilità di risparmiare tempo svolgendo alcune prassi burocratiche per via telematica (es. inviare documentazione tecnica) o la possibilità per un cantiere aperto di richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco una verifica e una valutazione dell’attuazione delle norme antincendio anche in corso d’opera, per non interrompere i lavori in attesa di ulteriori accertamenti.

Inoltre, in ogni azienda il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare uno o più addetti all’antincendio, i quali debbono obbligatoriamente frequentare i corsi di formazione per addetti all’antincendio.