Luoghi di lavoro: qual è l’altezza fissata per legge?

luoghi-di-lavoroIl Decreto Legislativo 81/08, nell’allegato IV, fissa i requisiti che devono rispettare i luoghi di lavoro.
Nelle aziende con più di 5 lavoratori:

  • Devono esserci a disposizione almeno a 10 mc per lavoratore;
  • Per ogni lavoratore è prevista una superficie di almeno 2 mq ;
  • I valori della cubatura e della superficie sono considerati lordi cioè senza deduzione dei mobili e macchinari;
  • L’altezza deve essere almeno di 3 m;
  • L’altezza netta dei luoghi di lavoro è misurata dal pavimento all’altezza media del rivestimento dei soffitti;
  • In caso di necessità tecniche aziendali, l’organo di vigilanza competente territoriale può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra citate e prescrivere che siano installati adeguati sistemi di ventilazione.

L’osservanza dei limiti stabiliti circa l’altezza, la cubatura e la superficie dei luoghi di lavoro riguarda anche le aziende con meno di 5 lavoratori quando le attività che in esse si svolgono siano considerate rischiose per la salute dei lavoratori.

L’obbligo del DVR

Si fa presente che tutte le aziende devono effettuare un’attenta valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro.
Ogni Datore di Lavoro ha l’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) presenti nella propria azienda al fine di prevenire e ridurre i danni per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs.81/08.