Accertamenti sanitari per i lavoratori
Le visite mediche aziendali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresentano un aspetto fondamentale all’interno della Medicina del Lavoro. Per prima cosa va detto che tali visite sono un preciso dovere del Medico Competente aziendale incaricato dal Datore di Lavoro, nei casi stabiliti dal Decreto Legislativo 81/08. Tale medico ha l’obbligo, al termine delle stesse, di esprimere un giudizio in merito all’idoneità del lavoratore alla mansione specifica assegnata, non sempre facile da valutare, come ad esempio nel caso del reinserimento al lavoro di un dipendente dopo un evento cardiaco. Tale professionista approfondisce dunque eventuali problematiche legate alla salute del lavoratore qualora la normale visita abbia evidenziato criticità legate allo svolgimento delle attività del lavoratore stesso. Gli accertamenti sanitari che il Medico Competente è tenuto ad effettuare per l’espressione del giudizio d’idoneità, dipendono dai rischi cui sono esposti i lavoratori (misurazione della pressione, esame spirometrico, valutazione clinica del rachide-spalle e degli arti superiori, audiometria, ECG, esame vestibolare, visiotest, test tossicologici, ecc.). Le visite mediche organizzate dal Datore di Lavoro fanno parte inoltre della Sorveglianza Sanitaria, attività volta alla preservazione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha come base la valutazione dei rischi aziendali.
Cosa fa in pratica il Medico Competente?
Stando al D.Lgs.81/08, il Medico Competente ha un duplice ruolo: da un lato serve per la prevenzione da possibili malattie professionali e dall’altro per valutare i rischi in azienda, essendo obbligatorio il nominativo del Medico Competente nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). E’ un obbligo del Datore di Lavoro nominare tale figura; si fa presente che tutte le visite e gli esami effettuati ai lavoratori, comprensive di esami clinici e biologici, sono stabilite dal Medico Competente e la spesa è a totale carico del Datore di Lavoro. Tale medico ha l’incarico di verificare l’idoneità al lavoro dei dipendenti che può essere totale, con limitazioni o con prescrizioni; questo avviene attraverso visite mediche, preventive e periodiche, specifiche per le mansioni da svolgere e mirate alla verifica dei requisiti psico-fisici. Tale figura collabora alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione; visita inoltre gli ambienti di lavoro.
A chi sono rivolti gli accertamenti sanitari?
Devono essere sottoposti ad accertamenti sanitari da parte del Medico Competente i lavoratori dipendenti e tutti coloro che operano nei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso le Aziende Sanitarie Pubbliche (studenti universitari e di formazione professionale, borsisti, ecc.); il Direttore Generale riferisce dunque al Medico del lavoro tutte le persone coinvolte, i rischi lavorativi ed eventuali variazione di attività. Rientrano anche i liberi professionisti con convenzione o con contratti particolari, che svolgono i loro compiti con modalità sovrapponibili a quelle dei lavoratori subordinati; per i liberi professionisti, che non rientrano nel computo dei lavoratori e non sono dipendenti, la visita medica dipende dalla presenza di rischi professionali specifici; sarà opportuno stilare un apposito documento aziendale, con la collaborazione della direzione del personale e con l’ufficio affari legali, per avere una omogenea comunicazione sulle frequenze ed una adeguata valutazione dei rischi lavorativi. La Sorveglianza Sanitaria non è rivolta ai lavoratori che, pur stando in azienda, dipendono da un Datore di Lavoro terzo (è il caso delle Ditte in appalto, comprese le Cooperative). In questi casi infatti il Datore di Lavoro terzo, deve provvedere autonomamente alla nomina di un proprio Medico Competente cui affidare l’incarico.
Cosa deve contenere la cartella sanitaria?
Gli esami del Medico Competente comportano la costituzione di una vera e propria cartella sanitaria che deve contenere, oltre alle condizioni di salute riscontrate in ogni visita confrontate con quelle precedenti, i rischi che il lavoratore corre e la loro comunicazione all’azienda. La cartella sanitaria deve contenere almeno quanto indicato dall’allegato 3A del D.Lgs.81/08. Il medico competente potrà, nel riportare i rischi all’interno della cartella sanitaria, indicare se questi sono stati indicati nella valutazione dei rischi, ossia riferiti dal datore di lavoro, ovvero da lui riscontrati dal sopralluogo degli ambienti lavorativi. Il giudizio emesso dal medico competente al termine di ogni visita deve far riferimento alla mansione svolta dal lavoratore ed ai rischi a cui lo stesso è esposto in tale attività. Copia del giudizio va data al lavoratore e al datore di lavoro secondo le modalità previste dall’allegato 3A del D.Lgs.81/08, con chiaramente indicati i termini del ricorso avverso. Si ricorda che questa prassi è oggetto di sanzione amministrativa. Nella cartella sanitaria e di rischio specifica per ogni lavoratore, devono essere allegati gli accertamenti sanitari che riguardano ogni visita. Nel compilare gli esiti degli accertamenti da lui direttamente eseguiti il medico competente riporterà sempre un’indicazione di confronto rispetto al precedente esame (es. invariato, migliorato, lieve aggravamento, ecc.). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente ha diritto a chiedere una copia della propria cartella sanitaria la quale, comunque, verrà conservata dal datore di lavoro per un periodo massimo di 10 anni dal momento in cui il rapporto si interrompe. Questo periodo, infatti, è pari a quello che ha a disposizione il dipendente per chiedere un eventuale indennizzo per una malattia professionale.
Formulazione del Protocollo di Sorveglianza Sanitaria
Il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria (Piano Sanitario, Piano di Sorveglianza Sanitaria o Protocollo sanitario) rappresenta tutti gli esami specifici per le diverse mansioni. Le visite sono necessarie per valutare lo stato di salute del lavoratore in relazione ai rischi specifici delle diverse realtà lavorative. Si tratta di un documento in cui vengono elencati i vari accertamenti sanitari specifici per ogni mansione mirati al rischio e il meno invasivi possibili. Viene indicata inoltre la periodicità degli stessi, sulla base degli obblighi di legge relativi a determinate categorie di lavoratori, i quali prevedono scadenze fisse delle visite mediche. Tra le procedure sanitarie più frequenti per garantire la Sorveglianza Sanitaria, troviamo la spirometria, l’audiometria, l’ECG, il visiotest, gli esami del sangue e i test tossicologici (alcol test e test antidroga). Il Protocollo Sanitario costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ed è definito in maniera specifica per ogni azienda. Il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria è uno strumento che serve a chi gestisce la Sorveglianza Sanitaria: mette in evidenza i gruppi omogenei da sottoporre a visita medica, specificando diritti e doveri dei lavoratori, in base al ruolo occupato; elenca gli accertamenti complementari e le periodicità, agevolando l’organizzazione. Il Protocollo Sanitario deve essere formulato per gli specifici compiti lavorativi. Il Medico Competente deve:
- identificare i diversi gruppi omogenei di rischio (potrebbero essere anche tanti) per i quali è necessaria la sorveglianza sanitaria;
- prevedere i diversi momenti in cui effettuare le visite (preventive, periodiche, a richiesta, per assenza a causa di malattie prolungate, ecc.);
- decidere gli esami standard per ogni gruppo omogeneo, quelli di primo livello ed eventuali approfondimenti, criticità relative all’idoneità alla mansione, ed altro ancora;
- per ogni fattore di rischio, far riferimento alla normativa vigente per la Sorveglianza Sanitaria, le conseguenze negative e/o gli organi bersaglio dei diversi fattori di rischio, gli esami di primo e secondo livello, la periodicità consigliata.
Per le diverse professioni deve quindi mettere a punto i rischi che necessitano della sorveglianza sanitaria, gli accertamenti consigliati e la periodicità.
Il Protocollo Sanitario può essere modificato?
Il medico può inserire esami clinici, biologici e/o indagini diagnostiche al Protocollo Sanitario stilato, e/o cambiarne la periodicità, allo scopo di tutelare al meglio lo stato di salute del lavoratore. Si tratta di un servizio molto flessibile, svolto in maniera adeguata alle esigenze specifiche di ogni singola azienda. Non solo, il medico competente ha l’obbligo di aggiornare il Protocollo qualora si dimostri necessario; ciò può succedere nel caso in cui si verifichino modifiche del processo produttivo o si evidenzino nuovi rischi in azienda, oppure quando si ottengono risultati e cambiamenti grazie alla Sorveglianza Sanitaria, o ancora quando da un confronto con i lavoratori emergono problematiche relative all’attività svolta.
Lo scopo degli accertamenti sanitari
Gli accertamenti sanitari effettuati sono finalizzati a:
- individuare, nel corso della visita medica, possibili condizioni di salute che possono compromettere l’esecuzione di attività che espongono a rischi particolari (soggetti ipersuscettibili ai rischi lavorativi, soggetti con patologie che si possono aggravare in seguito all’esposizione lavorativa), allo scopo di evitare o ridurre l’esposizione;
- rilevare, durante l’accertamento medico periodico, eventuali cambiamenti precoci dello stato di salute riconducibili etiologicamente all’esposizione professionale, quando queste siano ancora in una fase pre-clinica.
La visita di idoneità viene effettuata per valutare la presenza o meno dei requisiti per poter lavorare in sicurezza e in condizioni di benessere psico-fisico. Qualora il dipendente abbia problemi di salute, è utile portare la documentazione personale per farla visionare al medico competente nel corso della visita; il medico può richiedere, a sua discrezione, di effettuare esami o accertamenti aggiuntivi qualora lo ritenga necessario. Al termine della visita, verrà compilato il referto, nel quale deve essere indicato se il dipendente è o meno in buona salute in relazione alla mansione assegnata ed è quindi idoneo al lavoro. La Sorveglianza Sanitaria ha dunque come scopo principale la prevenzione da eventuali patologie professionali. Il Medico Competente, tramite la Sorveglianza Sanitaria, acquisisce informazioni utili a formulare misure di prevenzione primaria, promuovere iniziative di formazione ed informazione in merito ai pericoli cui sono esposti i lavoratori. Tale attività trova il suo momento di sintesi nella formulazione del giudizio di idoneità alla mansione, espressione della compatibilità del lavoro con lo stato di salute rilevato. Lo scopo degli accertamenti sanitari è quello di tutelare la salute dei lavoratori esposti a specifici rischi lavorativi.