Valutazione dei rischi sul posto di lavoro

- cambiamenti importanti del processo produttivo o della organizzazione del lavoro;
- infortuni/incidenti significativi;
- i risultati della sorveglianza sanitaria ne rilevano il bisogno.
Ciò è stabilito all’art.29 del D.lgs.81/08.
Chi esegue la Valutazione dei Rischi?
Il Datore di Lavoro esegue la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del DVR (documento di valutazione dei rischi). Tale obbligo non è delegabile. Dato che servono competenze molto specifiche, nulla vieta al Datore di Lavoro di avvalersi di un consulente: di fronte alla legge rimane però sempre l’unico responsabile del documento. Il Datore di Lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con l’R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e il Medico Competente.
Nell’eseguire tale valutazione, si avvale anche della collaborazione di eventuali persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione dai rischi. Inoltre, il Datore di Lavoro nel processo di valutazione dei rischi consulta preventivamente il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
In cosa consiste la valutazione dei rischi?
La valutazione dei rischi è un processo di stima dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dai pericoli presenti nell’ambiente di lavoro. Un rischio si ha infatti soltanto se il lavoratore è esposto ad un pericolo. Ad esempio, il rischio che un operaio si tagli, si ha solo se l’operaio sta utilizzando un coltello o un’altra attrezzatura tagliente. Si tratta di un esame attento di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa, volto a stabilire:
- quali pericoli sono presenti sul posto di lavoro;
- se è possibile eliminare i pericoli (se ciò non è fattibile, devono essere messe in atto misure di prevenzione/protezione adeguate).
Documento di valutazione dei rischi: cosa deve contenere?
Il DVR deve includere una stima di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche in relazione alle sostanze e preparati chimici utilizzati, alla selezione degli attrezzi ed alla disposizione dei luoghi di lavoro. Devono essere presenti la valutazione dello stress lavoro correlato, dei rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. Nella documentazione deve essere inseriti i criteri adottati, per ogni rischio preso in esame; il Datore di Lavoro, per stabilire i criteri da adottare si avvale spesso di consulenti interni e/o esterni. Il documento deve inoltre contenere, per ogni valutazione, la scelta delle misure opportune da adottare per minimizzare il rischio, o meglio eleminarlo completamente, sia come misure di prevenzione collettiva che come dispositivi di protezione individuale. Il documento non si ritiene completo con la sola valutazione dei rischi, ma deve includere anche il programma delle misure indispensabili, o utili, nel tempo per garantire un certo grado di miglioramento delle condizioni di sicurezza. Non esiste una prescrizione che stabilisca uno schema prefissato per la realizzazione del DVR: la redazione è demandata al Datore di Lavoro. Esiste la possibilità di avvalersi di procedure standardizzate per semplificare la redazione del documento di valutazione dei rischi. Il DVR deve includere:
- un elenco di tutto ciò che è stato valutato rischioso per la sicurezza e per la salute;
- un insieme di misure idonee a garantire ai lavoratori una sempre maggiore tutela, attraverso un continuo aggiornamento dei dispositivi di sicurezza.
La valutazione dei rischi è importante anche perché permette di compiere un dettagliato elenco di tutti i pericoli che i lavoratori possono incontrare mentre svolgono la propria mansione. Il DVR deve contenere nello specifico:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute ai quali sono esposti i lavoratori, con i criteri adottati per tale valutazione;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- i nominativi del RLS, del RSPP e del Medico Competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Valutazione dei rischi: è sempre un obbligo?
La redazione del documento di valutazione dei rischi è un obbligo imposto ai Datori di Lavoro di tutte le imprese italiane, indipendentemente dalla classificazione di rischio ATECO di appartenenza, dal numero di dipendenti e dalla tipologia di attività lavorativa svolta. L’obbligo riguarda le aziende con un solo dipendente, indipendentemente dalla forma contrattuale (quindi anche se questo lavoratore è uno stagista, un formando o un borsista per esempio). Il D. Lgs. n°81 del 2008 ha imposto alle aziende diversi obblighi circa la sicurezza degli ambienti di lavoro. In particolar modo le imprese devono compiere un’attenta valutazione dei rischi che possono causare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori che dovrà poi essere riportata nel DVR. Le aziende devono documentare ogni scelta che riguarda la prevenzione del rischio. Tale compito la obbliga ad avere una specifica organizzazione che si occupi di sicurezza lavorativa, avvalendosi di personale interno o esterno alla struttura per svolgere la valutazione dei rischi. A questo punto vengono valutati tutti i possibili rischi che possono verificarsi all’interno di un’azienda. Si individuano dunque le cosiddette misure di tutela, cioè gli strumenti idonei a diminuire la presenza dei rischi per tutto il personale. L’oggetto della valutazione dei rischi deve ricomprendere tutte le fonti di pericolo dalle quali possono derivare dei danni alla salute dei lavoratori, senza trascurare quelle categorie di lavoratori che a causa di un loro status sono maggiormente bisognosi di tutele.
Quando va fatta la valutazione dei rischi?
In caso di costituzione di nuova impresa, il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. Si fa presente che il documento di valutazione dei rischi deve essere munito di data certa ed essere sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal RSPP, dal Medico Competente e dal RLS. Il documento di valutazione dei rischi così redatto deve essere conservato in azienda, non necessariamente in formato cartaceo ma anche esclusivamente su supporto informatico. Va precisato che è obbligatorio trasmettere copia del documento all’RLS, che ha facoltà di esprimere valutazioni in merito alla redazione e alle misure di prevenzione; tali considerazioni non hanno valore esecutivo ma solo consulenziale.
Rischi sul posto di lavoro: la classificazione
I rischi aziendali che possono tradursi in un danno per i lavoratori sono di tre specie:
- rischi per la sicurezza dei Lavoratori
- rischi per la salute dei Lavoratori
- rischi trasversali (organizzativi)
Ai rischi per la salute appartengono quelli dovuti ad esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, oppure agli agenti fisici o biologici. Per “agenti fisici” s’intendono le fonti di emissione di rumori, vibrazioni, ultrasuoni e radiazioni, i cui effetti non sono immediatamente visibili. I rischi sulla sicurezza riguardano tutte le situazioni dalle quali può derivare un incidente sul lavoro provocato da un contatto traumatico con uno strumento o con una struttura mobile presente in azienda. E’ questo il caso dei danni riportati in conseguenza di carenze strutturali, per mancanza di apparecchiature di emergenza o per assenza di protezioni sugli apparecchi e sui macchinari, oppure derivanti da impianti elettrici non protetti o come conseguenza di esplosione o incendio. Per quanto riguarda invece i rischi organizzativi, dipendono dalle cosiddette “dinamiche aziendali”, cioè dall’insieme dei rapporti lavorativi, interpersonali e di organizzazione che si creano all’interno di un ambito lavorativo. L’organizzazione del lavoro, ad esempio, svolge un ruolo fondamentale soprattutto per quanto riguarda l’intensità del lavoro sia dal punto di vista psicologico che fisico; quindi i rischi che ne possono derivare devono essere attentamente valutati. A questa catalogazione dei rischi è stato aggiunto negli ultimi anni un rischio particolare denominato “rischio di stress da lavoro correlato”, il quale viene considerato uno dei più difficili da individuare a causa dell’assenza di un danno causato immediatamente riscontrabile. A questa tipologia appartengono soprattutto quei rischi di origine psico-sociale che colpiscono l’aspetto emotivo del lavoratore. Lo sviluppo da parte del Datore di Lavoro di strumenti idonei a programmare una distribuzione più equa o più gratificante del carico delle mansioni da svolgere, possono essere degli ottimi metodi per migliorare le condizioni lavorative. Parallelamente è necessario che anche i lavoratori frequentino dei corsi formativi per saper riconoscere le forme nocive di stress e per imparare a gestirlo positivamente.


