Spogliatoi e video sorveglianza nei luoghi di lavoro

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Spogliatoi e video sorveglianza: privacy nei luoghi di lavoro?

I locali spogliatoi debbono avere un’area minima di 10 mq (in ogni caso non meno di 1 mq per ogni potenziale utilizzatore) e pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile, fino ad un’altezza di 2 mq dal pavimento.

I suddetti locali, inoltre, sono obbligatori laddove i lavoratori necessitino di indossare la divisa e devono avere aeroilluminazione naturale, in quanto l’areazione forzata e l’illuminazione artificiale sono consentite solo qualora vi sia un’impossibilità tecnica alla prima soluzione.

I locali spogliatoi devono essere termoregolati e provvisti di lavatoi e siti per l’erogazione di acqua potabile, mezzi detergenti e per asciugarsi.

I sopraddetti locali, infatti, devono avere almeno una doccia con antidoccia in relazione a 20 utilizzatori contemporanei e spazio sufficiente per armadietti a doppio comparto per ogni dipendente. Il numero di docce dovrà aumentare in caso di attività lavorative insudicianti.

Nelle imprese fino a 5 lavoratori lo spogliatoio può essere unico per ambedue i sessi, ma in tal caso bisognerà prestabilire dei turni durante l’orario lavorativo.

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, invece, può provocare disagio nei lavoratori interessati e peggiorare l’ambiente lavorativo.

Questi dispositivi, inoltre, possono compromettere il benessere, la salute mentale e, di conseguenza, l’efficienza del personale.

I sistemi di videosorveglianza, quindi, devono essere impiegati solo se non è possibile raggiungere l’obiettivo perseguito tramite azioni meno drastiche.

I suddetti dispositivi devono infatti rispettare il controllo a distanza dell’attività lavorativa per la salvaguardia della privacy dei lavoratori ed è vietata la loro installazione negli ambienti riservati esclusivamente ai dipendenti o non adibiti all’attività lavorativa, quali bagni, spogliatoi, armadietti, ambienti di riunione.

Il datore di lavoro può trattare dati relativi al dipendente solo se riguardano l’idoneità lavorativa o sono obbligatori per l’esecuzione del contratto di lavoro.

Quest’ultimo, inoltre, può effettuare controlli negli armadietti, ma non può perquisire borse o oggetti personali posti negli stessi.

Si raccomanda anche l’utilizzo di tecnologie per la protezione dei dati, quali i “Privacy Filters”.

Tali filtri codificano in tempo reale i volti filmati salvaguardando in tal modo la sfera privata.

La videosorveglianza, tuttavia, è lecita per ragioni di organizzazione, sicurezza o controllo della produzione.

Si ricorda, inoltre, che i datori di lavoro debbono frequentare corsi di formazione per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneDatori di lavoro, mentre i lavoratori sono obbligati a partecipare ai corsi di formazione per addetti al Primo Soccorso, corsi per addetti all’Antincendio.

Per gli apprendisti, invece, sono previsti dei corsi obbligatori per apprendisti di 40 ore.

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