Spogliatoi e video sorveglianza: privacy nei luoghi di lavoro?
I locali spogliatoi debbono avere un’area minima di 10 mq (in ogni caso non meno di 1 mq per ogni potenziale utilizzatore) e pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile, fino ad un’altezza di 2 mq dal pavimento.
I suddetti locali, inoltre, sono obbligatori laddove i lavoratori necessitino di indossare la divisa e devono avere aeroilluminazione naturale, in quanto l’areazione forzata e l’illuminazione artificiale sono consentite solo qualora vi sia un’impossibilità tecnica alla prima soluzione.
I locali spogliatoi devono essere termoregolati e provvisti di lavatoi e siti per l’erogazione di acqua potabile, mezzi detergenti e per asciugarsi.
I sopraddetti locali, infatti, devono avere almeno una doccia con antidoccia in relazione a 20 utilizzatori contemporanei e spazio sufficiente per armadietti a doppio comparto per ogni dipendente. Il numero di docce dovrà aumentare in caso di attività lavorative insudicianti.
Nelle imprese fino a 5 lavoratori lo spogliatoio può essere unico per ambedue i sessi, ma in tal caso bisognerà prestabilire dei turni durante l’orario lavorativo.
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, invece, può provocare disagio nei lavoratori interessati e peggiorare l’ambiente lavorativo.
Questi dispositivi, inoltre, possono compromettere il benessere, la salute mentale e, di conseguenza, l’efficienza del personale.
I sistemi di videosorveglianza, quindi, devono essere impiegati solo se non è possibile raggiungere l’obiettivo perseguito tramite azioni meno drastiche.
I suddetti dispositivi devono infatti rispettare il controllo a distanza dell’attività lavorativa per la salvaguardia della privacy dei lavoratori ed è vietata la loro installazione negli ambienti riservati esclusivamente ai dipendenti o non adibiti all’attività lavorativa, quali bagni, spogliatoi, armadietti, ambienti di riunione.
Il datore di lavoro può trattare dati relativi al dipendente solo se riguardano l’idoneità lavorativa o sono obbligatori per l’esecuzione del contratto di lavoro.
Quest’ultimo, inoltre, può effettuare controlli negli armadietti, ma non può perquisire borse o oggetti personali posti negli stessi.
Si raccomanda anche l’utilizzo di tecnologie per la protezione dei dati, quali i “Privacy Filters”.
Tali filtri codificano in tempo reale i volti filmati salvaguardando in tal modo la sfera privata.
La videosorveglianza, tuttavia, è lecita per ragioni di organizzazione, sicurezza o controllo della produzione.
Si ricorda, inoltre, che i datori di lavoro debbono frequentare corsi di formazione per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione–Datori di lavoro, mentre i lavoratori sono obbligati a partecipare ai corsi di formazione per addetti al Primo Soccorso, corsi per addetti all’Antincendio.
Per gli apprendisti, invece, sono previsti dei corsi obbligatori per apprendisti di 40 ore.