Riforma del contratto di apprendistato
Che cos’è?
L’apprendistato viene inquadrato come un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione di giovani.
Il nuovo testo unico che va a regolare il nuovo apprendistato, entrato in vigore il 26 aprile 2012.
Formazione obbligatoria per gli apprendisti
I lavoratori con questo tipo di contratto devono svolgere corsi di formazione per apprendisti; la durata dei corsi dipende dalla tipologia di apprendistato e dal titolo di studio/qualifica professionale che si possiedono
Cosa cambia?
La riforma prevede 4 tipologie di apprendistato e un aumento delle percentuali di assunzione obbligatoria da parte del datore di lavoro che passa dal 30% al 50%
Tipologie di apprendistato
La normativa attuale prevede 4 tipologie di apprendistato:
- L’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, che avranno la possibilità di conseguire un titolo di studio in ambiente di lavoro o una qualifica professionale al termine dei 3 anni e un diploma professionale al termine del quarto anno
- L’apprendistato professionalizzante o di mestiere che si rivolge ai giovani di età compresa fra i 18 e 29 anni e 364 giorni che attraverso la formazione potranno così imparare un mestiere o una professione (l’età scende a 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale)
- L’apprendistato di alta formazione e ricerca: vi possono accedere giovani che vogliano conseguire titoli di studio specialistici o post universitari
- L’apprendistato per lavoratori in mobilità che vogliano reinserirsi nel mercato del lavoro attraverso una riqualificazione professionale.
Incentivi per il datore di lavoro e per i lavoratori
La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% per i primi 18 mesi
La contribuzione a carico del lavoratore è pari al 9,19%
Prolungamento del contratto
Una delle novità introdotte dal contratto di apprendistato è la previsione del prolungamento del periodo in caso di assenza dal lavoro per malattia, infortunio o maternità. Questa rappresenta una differenza fondamentale rispetto ad altre tipologie contrattuali come ad esempio quella del contratto a tempo determinato che non contempla appunto la possibilità di prolungamento, ma si esaurisce nei termini previsti.