Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è una figura che viene utilizzata dalle aziende nei casi in cui non abbiano già provveduto ad eleggere, o designare, un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al loro interno. Come, dove e quando sia eletto, o designato, lo stabiliscono gli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria.
Tutte le aziende coinvolte nella designazione di questa figura professionale partecipano ad un apposito fondo, costituito presso l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), finanziato da un contributo aziendale pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda o l’unità produttiva.
Per svolgere il proprio compito ha il diritto e il dovere di accedere ai luoghi di lavoro, così come previsto da uno specifico regolamento. Laddove tale accesso gli venga impedito, può rivolgersi all’organismo paritetico o, in mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente competente.
Al fine di acquisire adeguate competenze su controllo e prevenzione dei rischi nei luoghi in cui opera, inoltre, egli ha diritto ad una specifica formazione, incentrata sulle principali questioni tecniche e sanitarie in tema di sicurezza sul lavoro.
L’esercizio di queste funzioni, infine, è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.