Doveri ed obblighi dei Lavoratori sul D.lgs. 81/08

Obblighi dei Lavoratori ai sensi D.Lgs.81/08

In conformità a quanto disposto dall’art 20 del D.Lgs.9 aprile 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, i lavoratori devono sottostare, in collaborazione con il Datore di Lavoro, i dirigenti e i preposti, all’adempimento di specifici obblighi previsti. In particolare, occorre tener presente che i lavoratori hanno il dovere di:

  • Prendersi cura della propria sicurezza e salute, contribuendo in tal modo, in maniera attiva, alla sicurezza sul posto di lavoro; il lavoratore diventa dunque soggetto attivo che con il suo contributo, partecipa al miglioramento della sicurezza e della salute dell’ambiente di lavoro. Per offrire tale contributo dovrà essere adeguatamente formato ed informato a cura del Datore di Lavoro. E’ quindi necessaria la partecipazione a specifici corsi di formazione sulla sicurezza per lavoratori e ad eventi formativi che il suddetto decreto prevede in modo apposito per i lavoratori. Dovrà inoltre contribuire alla realizzazione delle squadre di emergenza, partecipando su richiesta del Datore di Lavoro ad appositi corsi antincendio e corsi di primo soccorso aziendale.
  • Attenersi alle disposizioni e alle istruzioni impartite riguardo la protezione individuale e collettiva, da parte del Datore di lavoro o dei dirigenti o preposti incaricati in merito. Il rispetto di quanto suddetto, trattandosi di disposizioni che scaturiscono dalla valutazione dei rischi aziendali, è volto a trarre benefici in termini di riduzione degli infortuni e delle malattie professionali legate agli specifici fattori di rischio presenti in azienda.
  • Utilizzare in modo appropriato le attrezzature e macchinari di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza.
  • Utilizzare correttamente i D.P.I. (dispositivi di protezione individuali) forniti per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
  • Avvisare immediatamente, chi di competenza, delle eventuali deficienze relative alle attrezzature e ai macchinari di lavoro, delle possibili situazioni pericolose che possano mettere a repentaglio l’incolumità individuale e collettiva sui luoghi di lavoro.
  • Non rimuovere o modificare, se non tramite autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, e pertanto non rivelarsi di intralcio, con comportamenti inappropriati, all’ordinaria attività lavorativa.
  • Partecipare ai corsi di formazione ed addestramento obbligatori.
  • Sottoporsi ai controlli sanitari effettuati da parte del Medico Competente aziendale.

Gli obblighi dei lavoratori possono essere classificati, dunque, in cinque grandi gruppi:

  • Prestazione della propria attività lavorativa: il lavoratore deve attenersi a quanto previsto nel suo contratto individuale (senza effettuare mansioni extra) e svolgere la propria mansione nel luogo stabilito dal contratto.
  • Obbligo di diligenza: ogni prestazione lavorativa deve essere svolta con tutte le dovute accortezze.
  • Obbligo d’obbedienza: il lavoratore deve mettere in atto le direttive impartite da parte del Datore di Lavoro.
  • Obbligo di fedeltà: il lavoratore deve adottare un comportamento leale e rispettoso verso la propria azienda.
  • Obbligo di sicurezza: i lavoratori devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle persone con le quali vengono a contatto, rispettando tutti gli obblighi in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, collettivi, attrezzature, prodotti chimici, ecc.

Rischi e pericoli sul posto di lavoro

Il primo passo per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e dei clienti di ogni azienda è la valutazione dei rischi presenti sul posto di lavoro, regolamentata dagli articoli 15, 28 e 29 del Decreto Legislativo 81/08; si tratta dunque di un obbligo del Datore di Lavoro. Spesso si confondono questi due concetti: rischio e pericolo. L’art. 2 del D.lgs. 81/08 chiarisce proprio tale differenza. Per pericolo s’intende la proprietà o qualità intrinseca di uno specifico fattore avente il potenziale di recare danni; esempi di pericolo sono i seguenti: attrezzature, agenti chimici, rumore, movimentazione manuale dei carichi e vibrazioni. I pericoli sono insiti nelle cose e nell’uomo: li possiamo trovare negli edifici (corrimano mancante, pavimento scivoloso, assenza di parapetto), nelle macchine (i lavoratori possono tagliarsi o subire schiacciamenti) e nelle sostanze e miscele utilizzate durante lo svolgimento della propria mansione (possono essere irritanti, tossiche, nocive).
Per quanto riguarda il rischio, è la probabilità che venga concretizzato il livello potenziale di danno nello stato di impiego o di esposizione ad un apposito fattore o agente oppure alla loro combinazione. Il rischio si ha solamente se il lavoratore è esposto al pericolo. In ogni realtà lavorativa sono presenti più rischi, che dipendono da:

  • metodi di lavoro adottati;
  • attrezzature e macchine impiegate;
  • tipologia di attività svolte;
  • caratteristiche degli ambienti di lavoro (struttura, arredamento, condizioni climatiche).
  • fattori di rischio biologico, chimico, fisico (rumore e vibrazioni) presenti in azienda.
  • organizzazione del lavoro (orari e turni).

Un fattore da non trascurare è quello umano: valutare scrupolosamente i rischi relativi al posto di lavoro è fondamentale per rendere le condizioni lavorative sicure e salutari. Lo scopo è quello di individuare tutte le situazioni pericolose per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e di mettere in atto adeguate misure di prevenzione e di protezione per ridurre al minimo il livello dei rischi aziendali. Per la redazione del documento di valutazione dei rischi, il quale contiene tutti i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, è opportuno seguire i seguenti punti:

  • Individuare tutti i rischi e i pericoli;
  • Determinare quali persone sono esposte;
  • Stimare l’entità del rischio sulla base dell’entità del danno e della probabilità di accadimento dello stesso;
  • Redigere il documento di valutazione dei rischi;
  • Adottare le misure di prevenzione e protezione volte ad eliminare i rischi oppure per rendere minima l’esposizione a quelli esistenti (misure tecniche e organizzative e, se necessario, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale);
  • Verificare l’efficacia delle misure adottate;
  • Aggiornare il documento di valutazione dei rischi solo se necessario.

Si ricorda che in caso di cambiamenti, i quali hanno impatto sulla tipologia o sul livello rischio, il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato. Le seguenti situazioni possono richiedere questa necessità:

  • Introduzione di nuove attività svolte dal personale;
  • Cambi di destinazione d’uso dei locali;
  • Cambiamenti strutturali del posto di lavoro;
  • Acquisizione di nuovi edifici o parte di edifici;
  • Sostituzione di attrezzature o prodotti chimici.

Il documento di valutazione dei rischi deve corrispondere alle situazioni reali sul posto di lavoro.

Infortunio durante l’attività lavorativa e infortunio in itinere

Un infortunio sul lavoro è un evento che reca un danno fisico al lavoratore, avvenuto per causa violenta, e che impedisce temporaneamente o permanentemente l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Per “causa violenta” s’intende ogni aggressione che dall’esterno compromette l’integrità psico-fisica del lavoratore. Non è detto che l’evento avvenga durante il lavoro ma può verificarsi per il lavoro. Possiamo distinguere diverse tipologie:

  • infortunio durante lo svolgimento della mansione;
  • infortunio durante il tragitto da casa al lavoro e viceversa;
  • infortunio in caso di spostamenti per servizio.

L’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) tutela i lavoratori anche in caso di infortuni che si verificano durante il normale tragitto di andata e ritorno tra il domicilio e la sede operativa aziendale. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il percorso che il lavoratore deve compiere per spostarsi da un luogo ad un altro sul posto di lavoro, oppure durante il tragitto da effettuare per la pausa pranzo. Viene risarcito l’infortunio accorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro per l’accompagnamento dei figli a scuola. Ogni modalità di circolazione rientra nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a condizione che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Si ricorda che qualsiasi spostamento che si compie tramite un mezzo privato, compresa la bicicletta, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è strettamente necessario.
Eventuali deviazioni del normale percorso non possono essere coperti dall’assicurazione, tranne situazioni di necessità (guasto del mezzo di trasporto, soddisfacimento di esigenze fisiologiche, assistenza a vittime di incidente stradale, ecc.) o in caso di accordo con il Datore di Lavoro. Sono esclusi dalla tutela gli infortuni che si verificano per l’assunzione di alcol e psicofarmaci, per l’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni e quelli dovuti alla mancanza della patente di guida da parte del conducente. La denuncia di infortunio deve essere inoltrata dal Datore di Lavoro all’INAIL in caso di infortunio sul lavoro che sia prognosticato non guaribile entro tre giorni escluso quello dell’evento. La tardiva o mancata comunicazione dell’infortunio all’INAIL può comportare una sanzione amministrativa.
Il lavoratore deve avvisare tempestivamente il proprio Datore di Lavoro, anche se l’infortunio sul lavoro ha comportato un danno lieve. Ciò vuol dire che oltre ad informarlo, deve consegnare al Datore di Lavoro il numero che identifica il certificato medico del pronto soccorso, la data e l’ora in cui è stato rilasciato ed i giorni di prognosi prescritti dal medico. Il lavoratore che non comunica nei tempi previsti l’infortunio al Datore di Lavoro, perde il diritto al risarcimento economico, per tutti i giorni che il Datore di Lavoro non ne era consapevole. Il lavoratore non è soggetto alle fasce di reperibilità in caso di infortunio, come succede anche per la malattia. E’ importante tener presente inoltre l’andamento degli infortuni della propria azienda. Tale statistica consente di realizzare un documento di valutazione dei rischi ad hoc, andando così ad evitare possibili incidenti futuri.