L’infortunio in itinere e l’INAIL
L’infortunio lavorativo è un evento avvenuto per causa violenta durante un lavoro che produca un danno al corpo o alla salute del lavoratore.
La giurisprudenza italiana stabilisce una tutela assicurativa per chi subisce un infortunio sul luogo lavorativo. Per l’infortunio in itinere, invece, s’intende un evento traumatico verificatosi nel tragitto casa – lavoro o viceversa. Anche per l’infortunio in itinere è prevista una copertura assicurativa. In Italia, per legge, sono tutelati tutti i dipendenti che svolgono attività giudicate pericolose. L’Inail (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) è l’ente pubblico che se ne occupa, prevalentemente sotto il profilo assicurativo (ma anche dal punto di vista assistenziale e preventivo).
Originariamente, un lavoratore che subiva un incidente stradale veniva tutelato solo se l’evento avveniva durante l’attività lavorativa (ad es. un camionista, un conducente di autobus, ecc.).
Tuttavia, già prima del 2000, varie sentenze giurisprudenziali hanno ampliato la casistica dell’infortunio sul lavoro, considerando tale anche l’incidente stradale nel percorso casa – lavoro e viceversa, in quanto il tragitto veniva considerato connesso all’attività lavorativa.
Successivamente, venne stabilita la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati:
- durante il normale tragitto di andata e ritorno dall’abitazione al luogo lavorativo (sono esclusi dalla tutela gli infortuni avvenuti entro l’abitazione, comprese le pertinenze e le parti condominiali);
- durante il normale tragitto che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo lavorativo ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro molteplici;
- durante il percorso per la consumazione dei pasti nel caso in cui non esista una mensa aziendale.
Le eventuali interruzioni e deviazioni dell’abituale tragitto non rientrano nella copertura assicurativa tranne i seguenti casi:
- interruzioni / deviazioni dovute ad una direttiva del datore di lavoro;
- interruzioni / deviazioni dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze improrogabili (es.: soddisfacimento di necessità fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.: soccorrere vittime di incidente stradale);
- le brevi soste che non modificano le condizioni di rischio.
L’assicurazione provvede anche nel caso venga utilizzato un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessario l’uso (es: inesistenza di trasporti pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo lavorativo; incongruenza degli orari dei mezzi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere effettuata a piedi).
Tuttavia, la copertura assicurativa esclude gli infortuni direttamente dovuti all’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.
Gli infortuni, inoltre, vengono trattati anche nei corsi di formazione obbligatori per lavoratori e nei corsi di aggiornamento per lavoratori.
Anche gli apprendisti debbono obbligatoriamente frequentare corsi di formazione gratuiti per apprendisti, in quanto finanziati dalla Regione Lazio.