Cantieri: il committente è esonerato dalle responsabilità se ha provveduto non solo a nominare un responsabile dei lavori ma anche a conferire allo stesso una delega per gli adempimenti richiesti dalle norme antinfortunistiche. A cura di G.Porreca.
L’insegnamento che discende da questa sentenza della Corte di Cassazione penale è quello che si è potuto leggere già in qualche altra precedente sentenza della stessa Corte ed è relativo alla responsabilità del committente, ritenuto il perno della sicurezza sul lavoro per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili, nonché ai requisiti per la nomina da parte dello stesso della figura del responsabile dei lavori ed ancora a quello che è considerato uno dei principali compiti del committente nel caso di affidamento dei lavori ad imprese esecutrici e cioè quello di verificare rigorosamente la loro idoneità tecnico professionale a svolgere l’opera che è stata ad esse affidata. Tanto più rilevanti sono le conclusioni alle quali è pervenuta con questa sentenza la Corte di Cassazione se si considera che essa ha annullata la sentenza già emessa in senso contrario dalla Corte di Appello, la quale a sua volta aveva ribaltata la decisione del Tribunale, ritenendola “lacunosa nelle sue argomentazioni ed ancorata più a congetture che a fatti concreti” rinviando gli atti ad un’altra sezione della stessa Corte di Appello per una nuova decisione in merito.
Il committente, ribadisce la Corte di Cassazione nelle sue conclusioni, è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto non solo alla nomina di un responsabile dei lavori ma anche al conferimento allo stesso di una delega avente a oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme antinfortunistiche e, per quanto riguarda la scelta delle imprese esecutrici, se la stessa non è oculata e conforme alle disposizioni di legge vigenti, viene individuata una “culpa in eligendo” ed il coinvolgimento del committente nelle responsabilità nel caso che da tale inidoneità derivi un fatto lesivo nei confronti dei lavoratori impegnati nella esecuzione dell’opera.
Fatto e diritto.
Il committente di alcuni lavori edili era stato condannato da un Tribunale in quanto un lavoratore, durante la esecuzione di alcuni lavori che si stavano effettuando sul tetto di un immobile di sua proprietà cadeva al suolo subendo delle lesioni personali per la mancanza delle regolari protezioni. Il Tribunale irrogava all’imputato la pena di euro 200,00 di multa per le lesioni ed euro 400,00 di ammenda per la contravvenzione connessa e condannava inoltre l’imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, liquidando una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 8.000,00. Il tetto del fabbricato sul quale lavorava l’infortunato, secondo quanto osservato dal Tribunale, era privo di parapetti e delle più elementari misure di sicurezza e ad esso si accedeva senza neanche una scala ma con mezzi di fortuna. Dalle indagini era emerso, altresì, che il committente, nell’assegnare i lavori, li aveva affidati ad un’impresa priva di organizzazione e non iscritta neanche alla Camera di Commercio, con ciò violando l’art. 3 comma 8 del D. Lgs. n. 494/1996 che impone al committente di verificare l’idoneità tecnica dell’impresa esecutrice di lavori. Inoltre il committente, abitando nello stesso fabbricato presso cui erano in corso i lavori, non poteva non essersi accorto, secondo il Tribunale, della inadeguatezza delle misure di sicurezza approntate dall’impresa esecutrice.
La Corte di Appello ha successivamente però pronunciata l’assoluzione del committente osservando che l’impresa che era stata incaricata di svolgere i lavori era abilitata a farli e che per tale motivo il committente stesso non aveva provveduto a controllare la presenza delle misure di sicurezza in cantiere ed inoltre che questi aveva provveduto ad affidare laresponsabilità dei lavori ad un geometra.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso sia il Procuratore generale presso la Corte di Appello che la parte civile, evidenziando che la ditta esecutrice dei lavori, scelta personalmente dal committente, non era iscritta alla camera di commercio né aveva partita IVA e, pertanto, non poteva definirsi azienda dotata di affidabilità. Quanto al tecnico, al quale il committente nella propria difesa aveva sostenuto di avere affidata la responsabilità dei lavori, era emerso che questi aveva redatto il progetto dei lavori ed i calcoli, ma non aveva assunto la posizione dei responsabile della sicurezza né era provvisto di una delega da parte del committente così come era stato messo in evidenza anche dalla parte civile nella motivazione del proprio ricorso.
La decisione della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi del Procuratore generale e della parte civile. La stessa, nel premettere che all’epoca dei fatti la materia della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili era disciplinata dal D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 come modificato dal D. Lgs. 528 del 1999, ha rammentato che tale decreto definisce come “committente” il soggetto “per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione” (art. 2, lettera b) ed inoltre che lo stesso decreto all’articolo 3 prevede che il committente, nella fase di progettazione, di esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attenga alle disposizioni di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 626 del 1994 che detta misure generali per la tutela e la sicurezza dei lavoratori. Ha ribadito, ancora, che ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto la eventuale designazione di un “responsabile dei lavori”, non esonera il committente dalle responsabilità connesse all’esecuzione degli obblighi previsti dallo stesso D. Lgs. n. 626/1994 ed inoltre che le disposizioni di legge in materia hanno inteso coinvolgere il committente nelle responsabilità per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza con l’evidente scopo di evitare che il risparmio sui costi dell’opera si “scarichi” sulla sicurezza, con una diminuzione dei presidi di tutela dei lavoratori.
“In materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile” afferma la Sez IV “il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all’osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ex articolo 6, come modificato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528, atteso che l’effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico conferito a quest’ultimo” (Cass. 3 , 7209/07, Bellini)”. “Il D. Lgs. n. 494/1996” ricorda ancora la Corte di Cassazione “prevede, inoltre, che il committente, all’atto dell’affidamento dell’incarico, verifichi la idoneità tecnica dell’appaltatore, richiedendo l’esibizione di documenti attestanti l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato” allo scopo di evitare che l’esecuzione dei lavori sia affidata a soggetti tecnicamente inadeguati al compito da svolgere, con conseguente rischio di pericolosità dei lavori ed ancora che “la violazione di tale disposizione configura a carico del committente un’ipotesi di responsabilità per ‘culpa in eligendo’“.
Per quanto sopra detto la Corte di Cassazione ha inteso annullare la sentenza di assoluzione del committente da parte della Corte di Appello, con rinvio degli atti alla stessa per una nuova decisione, ritenendola lacunosa nelle sue argomentazioni ed ancorata più a congetture che a fatti concreti. La Corte di Cassazione non si è detta d’accordo con la Corte distrettuale sull’esonero da parte del committente, con la nomina del responsabile dei lavori, dal controllo del rispetto delle norme di prevenzione infortuni in quanto secondo la stessa il tecnico individuato dal committente per la responsabilità dei lavori si era limitato alla redazione del progetto dei lavori e non aveva assunto alcuna posizione di garanzia in sostituzione del committente in quanto nessuna delega antinfortunistica (per iscritto) gli era stata conferita dal committente.
In conclusione la suprema Corte ha ricordato quanto già indicato dalla Sezione IV penale nella precedente sentenza Scarfone del 14/3/2008 e cioè che “in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, il committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto con tempestività non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma altresì al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme antinfortunistiche”.