Il Datore di lavoro e la sicurezza nella sua azienda

Datore di Lavoro: quali sono gli obblighi per stare in sicurezza?

La partecipazione del datore di lavoro e dei lavoratori nell’adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono il punto di partenza per lavorare in un “luogo sicuro”. La prima figura principale, incaricata di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e che deve mantenere alti i livelli della stessa, è il datore di lavoro, che deve assolvere agli adempimenti previsti, evitando che possibili pericoli in ambito lavorativo, possano tradursi in rischi per i propri lavoratori. Il datore di lavoro, organizza l’attività di impresa per portare a termine il lavoro che dovranno svolgere i dipendenti, i quali si devono attenere a quanto viene loro richiesto, ma nel fare questo ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori annullando o cercando di ridurre il più possibile i rischi che possono recare dei danni a tali soggetti. Il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere nelle condizioni di totale sicurezza il lavoratore che utilizza macchinari, utensili e strumentazioni; a questo si affianca anche l’obbligo di informare e formare il personale circa i pericoli associati ad un utilizzo non idoneo dei macchinari e degli utensili. Al datore di lavoro viene anche attribuito il compito di vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche. Per cui quello del datore di lavoro è un duplice ruolo: da un lato deve informare ed addestrare, dall’altro deve osservare scrupolosamente che quanto insegnato venga applicato dai lavoratori. Tra gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, un importante compito che spetta al datore di lavoro è la valutazione dei rischi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso la quale viene redatto successivamente il Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR); quest’ultimo rappresenta un’importante attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate all’interno dell’azienda per operare in sicurezza. Il Datore di Lavoro dovrà inoltre provvedere a nominare un Medico Competente che effettuerà le visite mediche ai suoi dipendenti.

Collaborazione tra Datore di Lavoro e Medico Competente

Diverse figure in azienda entrano in gioco per la tutela della salute e sicurezza in ambito lavorativo, tra le quali il Medico Competente, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato per effettuare la Sorveglianza Sanitaria, in base ai principi della medicina del lavoro e del codice etico. Deve essere in possesso di specializzazione in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti. Il Datore di lavoro assicura al Medico le condizioni utili per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia. Si fa presente che tale medico può ricorrere, per ulteriori accertamenti, della collaborazione di medici specialistici scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne supporta gli oneri. Tutti i dati delle indagini mediche e anamnestici, vengono registrati dal Medico in apposita cartella sanitaria, conservata a salvaguardia dei segreto professionale a cura del medico stesso; lo scopo della sorveglianza sanitaria è quello di esprimere un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per la mansione specifica. Nei casi di aziende con più unità produttive, il Datore di Lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico coordinatore. La Sorveglianza Sanitaria è un complesso sistema di obblighi e responsabilità che coinvolge figure diverse (datore di lavoro, dirigente, Medico Competente) e che impatta in maniera fondamentale sulla vita dei lavoratori. Ciò deve essere effettuato nel rispetto dei rischi messi in evidenza nel documento di valutazione e della normativa vigente. Tale attività include le visite mediche preventive e quelle periodiche, per verificare lo stato del salute del lavoratore e rilevare eventuali ostacoli allo svolgimento delle mansioni assegnate. In collaborazione con il datore di lavoro, il medico competente interviene nello studio dettagliato dei fattori di rischio che potrebbero mettere in pericolo la salute dei lavoratori. Deve essere così redatto il documento di valutazione dei rischi (DVR); Il medico competente deve fornire inoltre ai lavoratori informazioni circa lo scopo della sorveglianza sanitaria, sull’eventuale necessità di sottoporsi ad ulteriori accertamenti sanitari. Nei suoi compiti rientrano i sopralluoghi degli ambienti di lavoro effettuati almeno una volta all’anno (o con frequenza maggiore, a seconda di quanto è stato stabilito nel documento di valutazione dei rischi).

Datore di Lavoro e Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Datore di Lavoro è la persona che possiede le necessarie competenze per organizzare l’attività lavorativa. Tale figura non deve possedere solo competenze manageriali, ma deve sapersi rapportare anche con la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Decreto Legislativo n°81 del 2008 stabilisce che tale persona può autonominarsi come RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), ma solo per aziende che, date le piccole dimensioni e le scarse risorse a disposizione, non hanno modo di farsi supportare da un RSPP esterno. Ovviamente il Datore di Lavoro deve rispettare determinate condizioni e conseguire uno specifico attestato di formazione per RSPP per ricoprire tale ruolo. L’Accordo Stato e Regioni del 07/07/2016 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei corsi per lo svolgimento diretto da parte dei Datori di Lavoro dei compiti dell’RSPP. Per definizione, il RSPP è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Si ricorre al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) nelle aziende di grandi dimensioni e caratterizzate dalla complessità dell’attività svolta. Il SPP è composto da persone competenti per quanto riguarda la realtà in cui si trovano ad operare, con un adeguato livello di conoscenza dei rischi che si trovano ad affrontare. La complessità dell’ambiente lavorativo non sempre consente dunque al datore di lavoro di poter seguire in prima persona il rispetto effettivo della normativa vigente.

Il Preposto: un importante supporto per il Datore di Lavoro

Il Preposto è colui che in azienda vigila sull’operato dei lavoratori e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere d’iniziativa. Il preposto è una specie di sentinella per la sicurezza dell’azienda; uno dei suoi principali compiti, infatti, è quello di vigilare sull’operato dei lavorati al fine di verificare che i lavoratori recepiscano e mettano in pratica quanto impartito dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È bene specificare che non rientra tra i compiti del preposto quello di programmare misure preventive; l’incarico difatti è limitato al far applicare correttamente quanto impartito dal datore o dirigenti. Entrando nello specifico, capi squadra, capi officina, capi reparto, capi sala ed altri, sono figure che vanno inquadrate come preposti dal momento che nei loro compiti è previsto quello di coordinare e sorvegliare i lavoratori. La nomina del preposto non prevede un incarico formale da parte del datore di lavoro o dei dirigenti. All’interno di un’azienda, le figure considerate di rilievo e di responsabilità, sono già dei preposti.

Consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Passiamo ora al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Si tratta della persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Nelle aziende con oltre 15 lavoratori tale figura è eletta o designata dai lavoratori nell’ambito delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) in azienda, oppure il RLS è eletto dai lavoratori interni all’azienda. Quanti RLS devono essere eletti?

  • 1 nelle aziende fino a 200 dipendenti
  • 3 nelle aziende dai 201 ai 1000 dipendenti
  • 6 nelle aziende con oltre 1000 dipendenti

Chi è l’RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)? Si tratta del RLS per le aziende del territorio o del comparto di competenza nelle quali non vi sia il RLS. Qualora non si proceda alle elezioni dovute, il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza spetta ai RLST, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’RLS può accedere agli ambienti lavorativi in cui si svolgono le mansioni, è consultato in merito al processo di valutazione dei rischi aziendali, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda. E’ inoltre consultato sulla designazione del RSPP e degli ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione), alle attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro, all’organizzazione della formazione. Riceve le informazioni e la documentazione aziendale in merito alla valutazione dei rischi, alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine agli impianti alla organizzazione degli ambienti di lavoro, agli infortuni e alla malattie professionali. Il RLS deve ricevere una formazione adeguata per ricoprire il suo ruolo, promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a salvaguardare la salute e l’integrità fisica. Il RLS deve disporre del tempo necessario per lo svolgimento della sua attività senza perdita di retribuzione, dei mezzi e degli spazi utili allo svolgimento delle proprie funzioni. A sua richiesta, e per lo svolgimento delle attività riferite al proprio ruolo, riceve copia del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), per poterlo consultare. L’esercizio delle funzioni di RLS non è compatibile con quelle del RSPP o ASPP.