D.M.388/03 – Primo Soccorso Aziendale

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Primo Soccorso Aziendale

Con il decreto ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 sono state individuate le disposizioni sul pronto soccorso da applicare nell’ambito aziendale, disposizioni che differiscono a seconda della gruppo in cui rientra ciascuna azienda.

Classificazione delle aziende

In conformità con l’articolo 1 del D. 388/2003, le unità produttive sono classificate in più categorie, classificate in base all’attività svolta, al numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio. Nel gruppo A rientrano:

1) le aziende con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni

2) Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita’ permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente

3) Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura

La seconda categoria di classificazione è quella del Gruppo B, che comprende le unità produttive o aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A

La terza categoria di classificazione, il Gruppo C comprende tutte le aziende o unita’ produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso

Nelle aziende o unita’ produttive di gruppo A e di gruppo B, è necessario che siano garantite le seguenti garantire le seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, adeguatamente custodita sul posto di lavoro in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata

b) un mezzo di comunicazione adeguato, necessario per l’attivazione del sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Nelle aziende o unita’ produttive di gruppo C, devono essere presenti le seguenti attrezzature:

a) pacchetto di medicazione, adeguatamente custodito sul posto di lavoro e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

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