Contratto d’apprendistato: a chi è rivolto principalmente?
Inserirsi in un ambiente lavorativo necessita spesso di molte conoscenze che vengono apprese sul campo; ciò è possibile attraverso l’apprendistato. Si tratta di un vero e proprio contratto di lavoro, di tipo subordinato, che prevede dei momenti formativi all’inizio dell’assunzione, a differenza di altri rapporti. Tale contratto può essere convertito, con il consenso tra le parti, a tempo indeterminato. Per i lavoratori stagionali, si tratta ovviamente di un contratto a tempo determinato. E’ un contratto di lavoro particolare, poiché al suo interno convivono un contratto subordinato a tempo indeterminato e un rapporto di formazione a tempo determinato. E’ vantaggioso per i Datori di lavoro, perché possono sfruttare di alcune agevolazioni contributive. L’obiettivo è consentire un ingresso effettivo nel mondo lavorativo, in particolare per i giovani, ma anche quello di facilitare un reinserimento per coloro che ricevono un sussidio di disoccupazione (per licenziamento, fine del contratto di lavoro o sospensione dell’attività aziendale). Questo tipo di contratto è stato argomento di alcuni interventi legislativi che ne hanno definito le caratteristiche, le tipologie e le modalità d’esecuzione:
- Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 (Regolamento dei profili formativi dell’apprendistato);
- Decreto Legislativo 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro).
Tipologie di contratto d’apprendistato
L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato volto alla formazione e all’occupazione dei giovani. Il D.lgs.81/2015, all’art.41 specifica che tale contratto di lavoro si articola nelle seguenti tipologie:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- Apprendistato professionalizzante;
- Apprendistato di alta formazione e ricerca.
La legge prevede che il contratto sia redatto in forma scritta ai fini della prova (Decreto Legislativo 81/2015, art. 42 c. 1). E’ possibile stipulare un contratto di apprendistato full time o di tipo part time, tenendo conto che la durata delle prestazioni lavorative deve consentire di ottenere la qualifica professionale oggetto del contratto. L’orario di lavoro viene fissato dai contratti collettivi; il tempo dedicato all’addestramento pratico ed all’insegnamento complementare è incluso, a tutti gli effetti nell’orario di lavoro.
Corsi per l’apprendistato professionalizzante: quanto durano?
La durata massima della formazione pubblica dell’apprendistato è di 120 ore in 3 anni. I corsi riguardano moduli di 40 ore per ciascun anno di durata del contratto e sono avviati entro 6 mesi dalla data di assunzione dell’apprendista. E’ possibile seguire le lezioni parzialmente in modalità videoconferenza, i diretta con i docenti; gli apprendisti devono obbligatoriamente frequentare i corsi. La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:
- 120 ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media) o senza titolo di studio;
- 80 ore per coloro in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado (diploma maturità);
- 40 ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario (es. laurea magistrale).
Ogni corso prevede massimo 8 ore di assenza, superate le quali il corsista dovrà effettuare nuovamente l’iscrizione per seguirlo da capo. L’attestato verrà rilasciato dalla Regione Lazio. I corsi per l’apprendistato professionalizzante sono gratuiti per le piccole/medie imprese. La Regione Lazio non finanzia questa tipologia di corso per le grandi Imprese e per le piccole/medie imprese aventi apprendisti di età pari ad almeno 35 anni. Ai sensi dell’art. 47 c. 8 del Decreto Legislativo 81/2015, le aziende che hanno diverse sedi in più Regioni o province autonome possono far riferimento al percorso formativo della Regione in cui si trova la sede legale. Il Piano Formativo Individuale delinea la formazione dell’apprendista ed è contenuto nel contratto di apprendistato, in forma concisa.
Si può interrompere il contratto senza preavviso?
Il contratto di apprendistato ha una durata di almeno 6 mesi. Al termine del periodo di apprendistato, questo può essere interrotto con preavviso a partire dal medesimo termine. Se nessuna delle parti recede, il contratto passa a tempo indeterminato. Vi è la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni. Durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Il contratto però può essere sciolto quando si vuole nel periodo di prova.
Obblighi del Datore di Lavoro nei confronti dell’apprendista
Nell’ambito del contratto di apprendistato il Datore di Lavoro deve attenersi a tutti gli obblighi caratteristici di ogni rapporto di lavoro subordinato (pagare la retribuzione, rispettare la contrattazione collettiva, ecc.) e, in più, rispettare i vari obblighi di formazione dettati dalla normativa vigente o dal contratto collettivo. Ovviamente anche per l’apprendista vi sono degli obblighi correlati al rapporto di lavoro, nonché quelli finalizzati al corretta frequentazione dei corsi in merito. Si fa presente, inoltre, che per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria include:
- l’assicurazione per infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- l’assicurazione per invalidità e vecchiaia;
- la maternità.
Per gli apprendisti non è possibile un contratto a tempo determinato. La normativa vigente vieta la retribuzione a cottimo.
Quanti apprendisti è possibile assumere in azienda?
Il numero di apprendisti da poter assumere dipende da quanti lavoratori qualificati o specializzati si hanno in azienda:
- Per le aziende fino a 9 lavoratori: per ogni lavoratore specializzato e qualificato è possibile assumere massimo 1 apprendista;
- Per le aziende con almeno 10 lavoratori: per ogni 2 lavoratori specializzati e qualificati è possibile assumere massimo 3 apprendisti;
- In caso di lavoratore autonomo o fino a 2 lavoratori specializzati e qualificati: è possibile assumere massimo 3 apprendisti.
Apprendistato professionalizzante: la formazione FAD
È ammessa la formazione a distanza FAD sincrona fino al 50% delle lezioni, equiparata dunque a quella in aula. I corsisti potranno frequentare le lezioni in diretta con gli insegnanti mediante una piattaforma; spetta agli Enti di formazione rilevare il report degli accessi alla stessa; deve essere infatti frequentato il monte di ore minimo previsto per il rilascio dell’attestazione finale. E’ fondamentale munirsi di dispositivi idonei per seguire le lezioni a distanza (pc, telefono o Tablet) ed avere una connessione internet. Si tratta di aule virtuali indispensabili per un’interazione diretta tra allievi e docenti. I discenti devono connettersi in date/orari concordati. I corsi prevedono dei test intermedi, utili per attestare il livello di apprendimento raggiunto.
Infortuni sul lavoro: la frequenza è alta negli apprendisti
In Italia gli infortuni sul lavoro si verificano maggiormente nei giovani e nei lavoratori con contratto d’apprendistato, rispetto ai lavoratori più esperti. Il rischio infortunarsi per un apprendista è quasi doppio rispetto a quello degli altri dipendenti. Si tratta di persone che stanno in fase di apprendimento del mestiere e non conoscono l’azienda. Hanno poca esperienza e spesso sono meno prudenti (la maggior parte sono giovani). A ciò si aggiunge il fatto che non sempre ricevono spiegazioni esaustive in merito ai rischi che corrono durante l’esecuzione della propria mansione. Si ricorda che tutti i lavoratori devono obbligatoriamente frequentare corsi sulla sicurezza sul lavoro. Dall’alto andrebbe spiegato ai neoassunti come comportarsi in caso di pericolo. I corsi di formazione dovrebbero essere per gli apprendisti un momento per porre domande, dato che sono giovani da formare e hanno il diritto di esternare le loro perplessità. Al fine di tutelare i lavoratori da possibili infortuni e malattie professionali, i lavoratori devono inoltre indossare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), i cui costi sono a carico dei Datori di Lavoro; questo vale anche per la sostituzione dei DPI in caso di usura. E se il Datore di Lavoro non si assume i costi dei DPI? A volte accade che i dipendenti hanno il timore di affrontare la questione con il proprio Datore di Lavoro; dovrebbero invece ricordargli quest’obbligo di legge. Un Datore di Lavoro che non acquista i DPI sta infrangendo le regole.