
- eletto direttamente dai lavoratori (deve frequentare un corso di formazione specifico per RLS);
- oppure è esterno all’azienda.
Nelle aziende in cui deve esserci un RLS (art.47, D.lgs.81/08):
- fino a 15 lavoratori: è di norma eletto dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale (RLST) o del comparto produttivo;
- oltre i 15 lavoratori: è eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in assenza di tali rappresentanze, l’RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
Cosa fa il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?
In ambito di salute e sicurezza i lavoratori hanno diritto ad avere un loro rappresentante; per tale ragione è bene prestare attenzione alla sua elezione e alla sua formazione. Il D.lgs.81/08 chiarisce i compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
- accede alle zone operative per verificare eventuali rischi;
- partecipa al processo di valutazione dei rischi;
- riceve le informazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e dunque inerenti le misure preventive e protettive messe in atto;
- frequenta i corsi di formazione organizzati dal Datore di Lavoro;
- partecipa alla riunione periodica, nelle aziende con più di 15 lavoratori, insieme al Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico Competente.
Nomina del RLS: comunicazione del nominativo all’INAIL
La nomina del RLS non spetta al Datore di Lavoro, ma è lui a comunicare il nominativo all’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro). Tale a comunicazione va fatta tramite il portale online dell’INAIL, seguendo le modalità stabilite dall’Ente. Se cambia il nominativo dell’RLS durante l’anno (si dimette o ne viene eletto un altro), il Datore di Lavoro deve effettuare una nuova comunicazione all’NAIL. In caso di mancata comunicazione, il Datore di Lavoro può andare incontro a pesanti sanzioni, dato che ciò è considerato un mancato adempimento di uno dei suoi obblighi sulla sicurezza.
RLS territoriale (RLST) e di comparto produttivo: le differenze
Vediamo ora le differenze tra l’RLS territoriale e quello del comparto produttivo:
- l’RLS territoriale (RLST) è quello assegnato ad una specifica zona geografica (es. province, regione, area locale); segue più aziende della stessa area.
- l’RLS “del comparto produttivo” è invece scelto per uno specifico settore di attività (es. edilizia, agricoltura, commercio); segue più aziende dello stesso settore, anche se non sono dello stesso luogo.
L’RLS territoriale (RLST):
- non è scelto dal Datore di Lavoro o dai lavoratori dell’azienda;
- è individuato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori (es. CGIL, CISL, UIL);
- interviene se non c’è l’RLS interno.
Il Datore di Lavoro deve informare i lavoratori sul nominativo del RLST (indicare anche come contattarlo). I lavoratori devono essere a conoscenza della persona che li rappresenta nell’ambito della salute e sicurezza, per avere un riferimento in caso di problemi. Per scoprire il nominativo del RLST, il Datore di Lavoro deve attivarsi (in caso di controllo deve risultare che l’azienda ha un RLS). Il Datore di Lavoro:
- non sceglie l’RLST;
- deve sapere chi è (chiedendo alle organizzazioni sindacali della zona);
- comunica ai lavoratori il nominativo (es. tramite bacheca, e-mail o circolare interna);
- deve consentire al RLST di accedere ai locali e alla documentazione sulla sicurezza.
L’RLST può entrare in azienda per:
- verifiche;
- consultare i documenti sulla sicurezza;
- parlare con i lavoratori;
- segnalare eventuali problemi.
In sostanza: un’azienda piccola senza RLS interno non resta mai senza rappresentante, può essere coperta dal RLST o dal RLS di comparto produttivo. E’ meglio rivolgersi ad un RLS territoriale o di comparto? Analizziamo i pro e i contro. Scegliere un RLS territoriale ha i suoi vantaggi:
- vicinanza geografica: può effettuare visite più rapide e frequenti;
- facilmente contattabile dai lavoratori.
Potrebbe però non avere competenze specifiche sul settore produttivo dell’azienda; inoltre, dato che segue più aziende, potrebbe avere meno tempo da dedicare a ciascuna. Il ricorso invece ad un RLS di comparto produttivo, ha dei vantaggi:
- conoscenze specifiche del settore produttivo;
- consigli più mirati per i rischi tipici del settore.
Lo svantaggio è che potrebbe non essere vicino alla sede operativa aziendale (visite più rare). Le aziende dovrebbero ricorrere alla seguente regola generale:
- se vogliono vicinanza e rapidità d’intervento, meglio l’RLST territoriale;
- se preferiscono specializzazione sui rischi del settore, meglio l’RLS del comparto produttivo.

