
Quanti siano, come vengano eletti o designati, quanto debbano lavorare per svolgere al meglio i propri compiti, è stabilito in sede di contrattazione collettiva, solitamente in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.
Se non disposto diversamente, la ripartizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avviene come segue: per le aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti: 1 rappresentante; da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti; per le aziende o unità produttive che occupino più di 1000 lavoratori: 6 rappresentanti.
Si ricorda, inoltre, che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha l’obbligo di frequentare i corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.


