D.Lgs.151/01: Testo Unico sulla maternità e la paternità
Il D.Lgs.151/01 è il Testo Unico delle disposizioni legislative che tutelano la maternità e la paternità.
Per le lavoratrici in dolce attesa:
- è vietato il licenziamento (dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino);
- sono vietati i lavori pesanti, pericolosi e notturni. Nel caso in cui la lavoratrice svolga una mansione con attività a rischio per la gravidanza, il datore di lavoro è tenuto a cambiarle mansione;
- sono concessi permessi per esami e visite mediche.
E’ importante tener presente che durante il primo anno di ciascun figlio la mamma può avere diritto al permesso orario giornaliero per l’allattamento.
Per le mamme, inoltre, è un diritto rinunciare al lavoro per il periodo corrispondente ai giorni di malattia di ciascun figlio.
Cos’è il congedo di maternità?
Il congedo di maternità è un periodo di cinque mesi (due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo) nei quali la donna lavoratrice obbligatoriamente per legge non deve andare al lavoro.
Sentito il parere del ginecologo e del medico competente, se le condizioni di salute lo consentono, la donna in gravidanza può richiedere di modificare il congedo di maternità, assentandosi dal lavoro un mese prima e quattro mesi dopo il parto.