Linee guida regionali: cantieri temporanei o mobili

Cantieri temporanei o mobili 

La Regione Lazio ha pubblicato la nuova versione delle linee guida relative all’applicazione del Titolo IV – Cantieri Temporanei o Mobili – del D.Lgs. 81/08. Il documento, approvato dal Gruppo Regionale Edilizia, è incentrato sugli obblighi e le responsabilità delle principali figure coinvolte nell’ambito della sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili.

 Il Responsabile dei Lavori è una figura sempre presente all’interno del cantiere, qualora vi sia un incarico di progettazione e di controllo dell’esecuzione dell’opera. Ai responsabili dei lavori, come chiarito dalle linee guida della Regione Lazio, spettano delle responsabilità permanenti, oppure ad essi possono essere affidati con delega formalmente accettata degli obblighi spettanti al Committente.

Responsabilità permanenti del Responsabile dei Lavori

In fase di progettazione dei lavori il Responsabile dei Lavori coincide con la figura del Progettista dell’opera. Egli ha l’obbligo permanente di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC e di predisporre un Fascicolo contenente le informazioni necessarie ai fini della prevenzione e protezione dai rischi lavorativi. Il Responsabile dei Lavori è tenuto inoltre a coordinare l’applicazione delle disposizioni riguardanti le misure di tutela nella fase di pianificazione tecnica e organizzativa del lavoro.

 In fase di esecuzione dei lavori, il Responsabile dei lavori coincide con il Direttore dei Lavori. Durante la fase di esecuzione il Responsabile dei Servizi è tenuto alla verifica dell’adempimento degli obblighi previsti nei seguenti articoli:
− art.91,c.1: il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione – CSE ( nei casi in cui spetti a lui tale compito) redige il PSC e il Fascicolo;
− art.92, c.1, lett.a): il CSE verifica l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e delle disposizioni del PSC;
− art.92, c.1, lett.b): il CSE verifica l’idoneità dei POS;
− art.92, c.1, lett.c): il CSE organizza tra le imprese la cooperazione e il coordinamento nonché la reciproca informazione;
− art.92, c.1, lett.d): il CSE verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine del coordinamento tra gli RLS.
− Art.92, c.1, lett.e): il CSE segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94,95,96 e 97, c.1 e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
NOTA: non è necessaria la nomina del CSP nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla legge vigente e comunque di importo inferiore a 100.000 euro. In tal caso le funzioni del CSP sono svolte dal CSE.

Responsabilità permanenti del Committente

Secondo il D.Lgs 81/08 il Committente può decidere di delegare tutti i propri obblighi al Responsabile dei Lavori, con l’eccezione dell’obbligo di verificare l’operato dei responsabili dei lavori.

Coordinatore della Sicurezza

I requisiti professionali per svolgere il ruolo di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione sono previsti nell’articolo 98 del D. Lgs 81/08.

Al Coordinatore per la progettazione spetta l’obbligo di redigere il PSC secondo i contenuti minimi previsti dall’allegato XV e di predisporre il Fascicolo con i contenuti minimi previsti dall’allegato XVI.

Il Coordinatore per l’esecuzione, come previsto dal D. Lgs 81/08 non può essere il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, un suo dipendente, o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.