Formazione ed Informazione dei Lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08

L’informazione dei lavoratori

L’art.36 del Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro (D.lgs.81/08) fissa gli obblighi del Datore di Lavoro in merito all’informazione dei lavoratori.
Questi ultimi devono essere informati:

  • sui rischi riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro cui sono esposti durante lo svolgimento della propria mansione e su quelli generici della loro azienda;
  • sulle procedure che devo essere messe in atto in caso di emergenza (primo soccorso, antincendio, fuga di gas, blackout aziendale, ecc.);
  • sulle persone incaricate all’antincendio e al primo soccorso (sono sempre lavoratori interni all’azienda o il datore di lavoro, in base ai casi stabiliti dalla normativa);
  • sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), e del Medico Competente aziendale incaricato per effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
  • sui possibili danni alla salute e alla sicurezza derivanti dall’attività svolta (dovuti ad esempio al contatto con sostanze chimiche pericolose);
  • sulla normativa di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  • sulle misure e le attività di protezione e prevenzione che l’azienda ha deciso di adottare.

Si fa presente che il contenuto dell’informazione ricevuta deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori (anche per quelli stranieri), in modo tale da poter incrementare le nozioni necessarie.
I lavori immigrati devono dunque dimostrare di comprendere la lingua italiana prima di essere sottoposti ad informazione.

Chi deve fare formazione?

Ogni lavoratore appartenente a qualsiasi settore aziendale, la cui definizione è riportata precisamente all’art. 2 del D.lgs.81/2008 deve essere sottoposto a formazione.
Nello specifico, il Testo Unico sulla sicurezza considera le seguenti figure da formare:

  • Il lavoratore, che è colui che indipendentemente dal tipo di contratto con l’azienda (part time, full time, apprendistato, determinato, indeterminato, ecc.), esercita la propria mansione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, per il settore pubblico o privato, anche senza una diretta retribuzione in termini monetari (sono compresi quelli che prestano il loro servizio semplicemente al fine dell’apprendimento di un mestiere); non sono inclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, quali ad esempio badanti, baby sitter, e personale delle pulizie. Dovranno seguire appositi corsi di formazione per lavoratori.
  • Il Preposto, cioè chi, in base a specifiche competenze sul settore dell’azienda d’appartenenza e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, svolge attività di vigilanza sullo svolgimento dell’attività lavorativa, assicurando che vengano messe in pratica e dunque rispettati gli obblighi impartiti da parte del Datore di lavoro; viene dunque effettuato un controllo sulla corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitato un importante potere di iniziativa.
  • Il Dirigente è invece colui che mette in atto tutto ciò che dice il Datore di Lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su quest’ultima.
  • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è infine il lavoratore scelto sula base di un’elezione da parte dei lavoratori stessi, con lo scopo di rappresentarli per qualsiasi questione e problema inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Quando e dove va fatta la formazione

L’azienda deve preoccuparsi di formare il lavoratore al momento in cui viene costituito un nuovo rapporto di lavoro e in ogni caso fino a massimo 60 giorni dall’assunzione, deve dimostrare che la persona assunta stia già seguendo il corso o lo abbia terminato
Tutto ciò è d’obbligo in caso di cambio di mansione, uso di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze chimiche pericolose.
I corsi di formazione (per lavoratori, dirigenti, preposti, RLS, ecc.) possono essere erogati:

  • presso l’azienda stessa, che mette a disposizione un’aula;
  • presso la sede del soggetto che fa la formazione;
  • direttamente a casa del lavoratore, se si tratta ovviamente di un corso in modalità e-learning.

In ogni caso la formazione va erogata sempre in orario di lavoro.

Formazione e addestramento

L’art.37 del D.lgs.81/08 si sofferma sulla formazione obbligatoria che il Datore di Lavoro deve assicurare a tutti lavoratori. Ciascuno deve essere adeguatamente formato in materia di salute e sicurezza, tenendo conto delle conoscenze linguistiche, sui seguenti argomenti:

  • significato sui concetti chiave della sicurezza: rischio, danno, prevenzione, protezione;
  • organizzazione del sistema di prevenzione aziendale;
  • diritti e doveri dei vari soggetti aziendali;
  • fattori di rischio correlati alle mansioni, possibili danni e opportune misure e procedure di prevenzione e protezione tipiche del settore di appartenenza cui l’azienda appartiene;
  • durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi di formazione obbligatori.

La formazione e, ove obbligatorio l’addestramento specifico, sono di fondamentale importanza in caso di:

  • assunzione del lavoratore;
  • cambio di mansione;
  • introduzione di nuovi macchinari o attrezzature di lavoro, moderne tecnologie, sostanze e miscele chimiche pericolose;

Per quanto riguarda l’addestramento, questo deve essere fatto da una persona competente nello specifico settore.
La formazione è rivolta a tutti lavoratori (con numero di ore differenti in base alla tipologia di attività svolta) e ai loro rappresentanti per la sicurezza (RLS).
I corsi devono essere aggiornati con periodicità fissata dalla legge, ma non solo, anche in base alla presenza di nuovi rischi nell’ambiente lavorativo. I lavoratori dovranno aggiornare il corso ogni 5 anni (sono previste 6 ore di formazione), mentre i loro rappresentanti dovranno frequentare specifici corsi di aggiornamento RLS da 4 ore, per aziende fino a 50 addetti, oppure da 8 ore, per quelle con oltre 50 lavoratori.

Dirigenti e Preposti

I dirigenti e i Preposti devono anche loro essere adeguatamente formati, ed essere aggiornati ogni cinque anni, sul loro ruolo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, tale formazione verte sui seguenti argomenti:

  • principali soggetti aziendali coinvolti in tema di salute e sicurezza e i relativi obblighi;
  • condizioni rischiose;
  • valutazione dei rischi aziendali;
  • misure tecniche (ad esempio la sostituzione di una sostanza pericolosa con una che lo è meno), organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

I lavoratori nominati per la gestione delle emergenze in caso di pericolo grave ed immediato, devono anch’essi frequentare specifici corsi di formazione e un aggiornamento periodico (ogni tre anni).

Quante ore di formazione per i lavoratori?

Organizzare il corso di formazione per il lavoratore è uno dei principali obblighi del Datore di Lavoro, come fissato dalla normativa vigente, il D.lgs.81/08.
Come già accennato, l’art.37 del D.lgs.81/08 obbliga ogni Datore di lavoro a formare i propri lavoratori, in base alle indicazioni previste dall’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016.
In particolare, la sezione dell’Accordo Stato Regioni che tratta i percorsi formativi sulla sicurezza dei lavoratori stabilisce che il numero di ore dei corsi è correlato al settore di appartenenza dell’azienda: in particolare, dovranno essere frequentate almeno 8 ore per tutte le mansioni che rientrano nella classificazione “Rischio Basso” (possibilità di erogazione in modalità E-Learning), 12 ore per quelle a “Rischio Medio” e 16 ore per chi appartiene al “Rischio Alto” (ad esempio l’edilizia). La classificazione si può osservare a partire dal codice ATECO 2007.
Si tratta di una formazione generale pari a 4 ore (disponibile anche in E-Learning) e un modulo di carattere “specifico” (pari a 4, 8 o 12 ore, in base al livello di rischio della mansione svolta dal lavoratore, rispettivamente basso, medio o alto).

Formazione RLS

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
I corsi di formazione per gli RLS prevedono i seguenti contenuti minimi:

  • principi giuridici comunitari e nazionali;
  • figure coinvolte e i relativi obblighi;
  • fattori di rischio aziendali;
  • valutazione dei rischi, cioè il processo che si concretizza con la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • messa a punto delle misure tecniche, organizzative e di tutte le procedure di prevenzione e protezione;
  • normativa sull’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • tecniche di comunicazione aziendali;

L’RLS, una volta nominato, dovrà frequentare un corso pari ad almeno 32 ore (12 di queste comprendono i rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento dell’attività e la prevenzione e protezione messe in atto, con test finale di verifica).
Quando devono essere formati i lavoratori? Le lezioni (che siano in modalità online, videoconferenza o in aula) devono avvenire durante l’orario di lavoro, in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti. Tutte le spese relative sono a carico del Datore di Lavoro.
I lavoratori dovranno comprendere tutti i contenuti della formazione ricevuta.
Particolare attenzione dovrà esserci per i lavoratori stranieri, che dovranno dunque attestare di aver compreso facilmente.

Quali caratteristiche devono possedere i docenti?

Per rispondere a tale domanda possiamo basarci su ciò che viene espresso nell’Accordo Stato e Regioni del 07/07/2016.
Devono essere contemporaneamente presenti tali requisiti fondamentali: adeguata conoscenza, esperienza e capacità di dialogo durante la didattica, facendo in modo che i contenuti siano di facile comprensione.
Un aspetto importante è il titolo di studio, che deve essere coerente con gli argomenti trattati durante le lezioni.
Si sottolinea che il Datore di Lavoro può tranquillamente svolgere attività di docenza per i propri lavoratori: a volte infatti è proprio lui stesso che si autonomina RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), ed è dunque in possesso di tutte le conoscenze necessarie in merito.
Potrà dunque formare anche i Preposti e i Dirigenti.
Si fa presente che tutti i requisiti di cui devono essere in possesso i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono fissati all’art.6 del D.lgs.81/08; ma il prerequisito, senza il quale non potrà mai essere docente in merito riguarda il titolo di studio, che deve essere almeno pari al diploma di scuola media secondaria di secondo grado.