L’informazione dei lavoratori

L’art.36 del Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro (D.lgs.81/08) fissa gli obblighi del Datore di Lavoro in merito all’informazione dei lavoratori.
Questi ultimi devono essere informati:

Si fa presente che il contenuto dell’informazione ricevuta deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori (anche per quelli stranieri), in modo tale da poter incrementare le nozioni necessarie.
I lavori immigrati devono dunque dimostrare di comprendere la lingua italiana prima di essere sottoposti ad informazione.

Chi deve fare formazione?

Ogni lavoratore appartenente a qualsiasi settore aziendale, la cui definizione è riportata precisamente all’art. 2 del D.lgs.81/2008 deve essere sottoposto a formazione.
Nello specifico, il Testo Unico sulla sicurezza considera le seguenti figure da formare:

Quando e dove va fatta la formazione

L’azienda deve preoccuparsi di formare il lavoratore al momento in cui viene costituito un nuovo rapporto di lavoro e in ogni caso fino a massimo 60 giorni dall’assunzione, deve dimostrare che la persona assunta stia già seguendo il corso o lo abbia terminato
Tutto ciò è d’obbligo in caso di cambio di mansione, uso di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze chimiche pericolose.
I corsi di formazione (per lavoratori, dirigenti, preposti, RLS, ecc.) possono essere erogati:

In ogni caso la formazione va erogata sempre in orario di lavoro.

Formazione e addestramento

L’art.37 del D.lgs.81/08 si sofferma sulla formazione obbligatoria che il Datore di Lavoro deve assicurare a tutti lavoratori. Ciascuno deve essere adeguatamente formato in materia di salute e sicurezza, tenendo conto delle conoscenze linguistiche, sui seguenti argomenti:

La formazione e, ove obbligatorio l’addestramento specifico, sono di fondamentale importanza in caso di:

Per quanto riguarda l’addestramento, questo deve essere fatto da una persona competente nello specifico settore.
La formazione è rivolta a tutti lavoratori (con numero di ore differenti in base alla tipologia di attività svolta) e ai loro rappresentanti per la sicurezza (RLS).
I corsi devono essere aggiornati con periodicità fissata dalla legge, ma non solo, anche in base alla presenza di nuovi rischi nell’ambiente lavorativo. I lavoratori dovranno aggiornare il corso ogni 5 anni (sono previste 6 ore di formazione), mentre i loro rappresentanti dovranno frequentare specifici corsi di aggiornamento RLS da 4 ore, per aziende fino a 50 addetti, oppure da 8 ore, per quelle con oltre 50 lavoratori.

Dirigenti e Preposti

I dirigenti e i Preposti devono anche loro essere adeguatamente formati, ed essere aggiornati ogni cinque anni, sul loro ruolo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, tale formazione verte sui seguenti argomenti:

I lavoratori nominati per la gestione delle emergenze in caso di pericolo grave ed immediato, devono anch’essi frequentare specifici corsi di formazione e un aggiornamento periodico (ogni tre anni).

Quante ore di formazione per i lavoratori?

Organizzare il corso di formazione per il lavoratore è uno dei principali obblighi del Datore di Lavoro, come fissato dalla normativa vigente, il D.lgs.81/08.
Come già accennato, l’art.37 del D.lgs.81/08 obbliga ogni Datore di lavoro a formare i propri lavoratori, in base alle indicazioni previste dall’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016.
In particolare, la sezione dell’Accordo Stato Regioni che tratta i percorsi formativi sulla sicurezza dei lavoratori stabilisce che il numero di ore dei corsi è correlato al settore di appartenenza dell’azienda: in particolare, dovranno essere frequentate almeno 8 ore per tutte le mansioni che rientrano nella classificazione “Rischio Basso” (possibilità di erogazione in modalità E-Learning), 12 ore per quelle a “Rischio Medio” e 16 ore per chi appartiene al “Rischio Alto” (ad esempio l’edilizia). La classificazione si può osservare a partire dal codice ATECO 2007.
Si tratta di una formazione generale pari a 4 ore (disponibile anche in E-Learning) e un modulo di carattere “specifico” (pari a 4, 8 o 12 ore, in base al livello di rischio della mansione svolta dal lavoratore, rispettivamente basso, medio o alto).

Formazione RLS

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
I corsi di formazione per gli RLS prevedono i seguenti contenuti minimi:

L’RLS, una volta nominato, dovrà frequentare un corso pari ad almeno 32 ore (12 di queste comprendono i rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento dell’attività e la prevenzione e protezione messe in atto, con test finale di verifica).
Quando devono essere formati i lavoratori? Le lezioni (che siano in modalità online, videoconferenza o in aula) devono avvenire durante l’orario di lavoro, in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti. Tutte le spese relative sono a carico del Datore di Lavoro.
I lavoratori dovranno comprendere tutti i contenuti della formazione ricevuta.
Particolare attenzione dovrà esserci per i lavoratori stranieri, che dovranno dunque attestare di aver compreso facilmente.

Quali caratteristiche devono possedere i docenti?

Per rispondere a tale domanda possiamo basarci su ciò che viene espresso nell’Accordo Stato e Regioni del 07/07/2016.
Devono essere contemporaneamente presenti tali requisiti fondamentali: adeguata conoscenza, esperienza e capacità di dialogo durante la didattica, facendo in modo che i contenuti siano di facile comprensione.
Un aspetto importante è il titolo di studio, che deve essere coerente con gli argomenti trattati durante le lezioni.
Si sottolinea che il Datore di Lavoro può tranquillamente svolgere attività di docenza per i propri lavoratori: a volte infatti è proprio lui stesso che si autonomina RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), ed è dunque in possesso di tutte le conoscenze necessarie in merito.
Potrà dunque formare anche i Preposti e i Dirigenti.
Si fa presente che tutti i requisiti di cui devono essere in possesso i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono fissati all’art.6 del D.lgs.81/08; ma il prerequisito, senza il quale non potrà mai essere docente in merito riguarda il titolo di studio, che deve essere almeno pari al diploma di scuola media secondaria di secondo grado.