Nei giorni scorsi, il Ministero della Salute e la FNOMCeO hanno pubblicato una Circolare a firma di entrambe, che offre chiarimenti sull’iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti (art. 38, c. 4 D.Lgs 81-08) e analizza i seguenti punti:
- natura dell’elenco nazionale medici competenti;
- scadenza ECM triennio formativo 2014-2016;
- controlli;
- aggiornamento posizione ECM da parte del medico competente;
- cancellazioni/reinscrizioni.
A- NATURA DELL’ELENCO NAZIONALE MEDICI COMPETENTI
Il medico competente ha l’obbligo di comunicare, mediante autocertificazione, al Ministero della salute, il possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’art. 38 D.Lgs 81/08. Pertanto, per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco. Alla luce delle soprarichiamate disposizioni, in caso di cancellazione dall’elenco, a seguito di omessa comunicazione, non risulta in alcun modo pregiudicata la possibilità dello svolgimento legittimo dell’attività, da parte del sanitario in possesso del titolo prescritto e del requisito dell’avvenuto aggiornamento ECM. L’elenco ha quindi natura “riepilogativa e non abilitativa”.
B-SCADENZA ECM: IL TRIENNIO FORMATIVO
Per i medici competenti è previsto il pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale del programma triennale di educazione continua in medicina, con la possibilità di recupero dei crediti mancanti entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale. Solo così il medico può svolgere le funzioni di medico competente.
Il medico ha l’obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l’invio di apposita autocertificazione da trasmettere all’ ufficio competente a partire dal 1 gennaio 2017 e fino al 15 gennaio 2018. Per il triennio formativo 2014-2016, il professionista ha tempo fino a tutto il 2017 per completare i crediti ECM. In caso di mancato invio dell’autocertificazione l’ufficio competente provvede alla cancellazione dall’elenco nazionale.
La cancellazione dall’elenco del professionista, che non ha completato il suo percorso formativo, non consente di esercitare la funzione di medico competente poiché tutti gli atti posti in essere da medici competenti che non abbiano il richiesto requisito formativo di cui all’articolo 38, comma 3, sono illegittimi.
Si ricorda, inoltre, che il datore di lavoro che si avvalga di un medico competente senza titolo è punito ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. e), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
C-CONTROLLI
Il Ministero della salute effettuerà controlli a campione relativamente alla conformità della formazione ECM acquisita. A fine triennio, i controlli saranno sistematici su tutti gli iscritti all’elenco. Il Protocollo d’intesa tra Ministero della salute e la FNOMCeO per lo scambio di dati finalizzati all’aggiornamento e revisione dell’elenco nazionale dei medici competenti faciliterà la fase dei controlli e delle verifiche sulla formazione realmente conseguita dai professionisti. La verifica sulla formazione ECM svolta dai Professionisti sarà effettuata sulla base dei dati trasmessi dai Provider a Co.Ge.A.P.S.. I medici competenti dovranno verificare sul portale del Co.Ge.A.P.S. eventuali difformità relative ai dati della propria formazione e in caso di errore dovranno segnalarlo al proprio Ordine o al Back Office del Co.Ge.A.P.S..
D-AGGIORNAMENTO POSIZIONE ECM DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE
Nell’interesse del medico stesso, al fine di agevolare il corretto interscambio dati tra il Ministero e la FNOMCeO, si consiglia ai medici competenti di comunicare, direttamente al proprio Ordine o tramite il portale Co.Ge.A.P.S, eventuali esenzioni e/o esoneri, crediti individuali (crediti esteri, tutoraggio individuale, pubblicazioni scientifiche, autoformazione, sperimentazioni cliniche) al fine di perfezionare la corretta posizione ECM del Professionista. I provider trasmettono i crediti delle partecipazioni ECM mediamente entro 90 giorni per la formazione residenziale, ma i crediti per le partecipazioni ECM acquisiti tramite Fad possono richiedere periodi sensibilmente più lunghi per essere trasmessi al Co.Ge.A.P.S.. Si ricorda che il medico competente dovrà acquisire almeno il 70% dei crediti ECM da acquisire nel triennio di riferimento che devono afferire alla disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
E-CANCELLAZIONI/REINSCRIZIONI
Per coloro i quali saranno cancellati dall’elenco per non aver assolto agli obblighi formativi in uno specifico triennio, è possibile la reinscrizione nel successivo triennio, solo al raggiungimento del 70% dell’obbligo formativo individuale nell’area della medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. Fatte salve le disposizioni introdotte dal D.M. 26.11.2015 recante “modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro”, relative al triennio formativo 2011-2013, pertanto, i professionisti cancellati dall’elenco per non aver assolto agli obblighi ECM 2014-2016 potranno essere reinscritti al conseguimento di crediti per il 70% dell’obbligo formativo nell’area della medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro per il triennio 2017-2019. La volontà di essere reinscritti, avendo esercitato una azione formativa per il triennio successivo va comunicata al Ministero, poiché il 70% dei crediti può essere raggiunto dal professionista in qualunque periodo del triennio, dato che le norme ECM vigenti consentono il soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale in maniera flessibile non essendo più previsto il limite minimo e massimo di crediti annuali conseguibili; se non si comunica il raggiungimento del 70% dell’obbligo formativo per una azione formativa nel successivo triennio, la reinscrizione potrà essere effettuata a scadenza naturale del triennio al raggiungimento del 100% dell’obbligo formativo individuale.