Cosa s’intende per lavoro a domicilio?

Cos’è la subordinazione?
Il lavoratore a domicilio si configura a tutti gli effetti un lavoratore subordinato, in quanto deve:
- custodire il segreto sul tipo di lavoro affidatogli;
- attenersi alle istruzioni ricevute dall’imprenditore inerenti l’attuazione del lavoro oggetto del contratto stesso;
- astenersi dall’effettuare lavori in proprio o per conto di terzi in concorrenza con l’imprenditore – datore di lavoro.
Il lavoratore subordinato, quindi, è il prestatore che sia tenuto a seguire le direttive dell’imprenditore riguardo le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, e che effettui la prestazione con lavoro proprio e di familiari, senza l’aiuto di manodopera salariata e di apprendisti, i quali debbono frequentare corsi gratuiti ed obbligatori per apprendisti.
Quali sono i divieti?
E’ vietato ricorrere al lavoro a domicilio in caso di:
- attività lavorative che comportino l’impiego di sostanze o materiali dannosi per la salute del lavoratore e dei suoi familiari;
- impresa interessata a programmi di ristrutturazione o riorganizzazione che abbiano determinato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, per un periodo di tempo di un anno dall’adozione dell’ultimo provvedimento;
- azienda che, dopo aver restituito a terzi macchinari ed attrezzature, continui la stessa lavorazione affidandola a lavoratori a domicilio.
Il datore di lavoro, inoltre, ha l’obbligo di iscrivere i lavoratori a domicilio ai corsi di formazione per lavoratori. Per ulteriori informazioni, si rimanda all’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali inerente il lavoro a domicilio.


