Scuole: normativa rischio incendio
La normativa vigente obbliga i Dirigenti Scolatici ad organizzare una squadra antincendio, in modo da tutelare la sicurezza degli alunni e di tutti coloro che vi lavorano.
Il D.Lgs.81/08 e le altre norme in materia non prevedono un numero minimo di addetti all’antincendio.
Il numero di addetti deve essere “adeguato”: ciò significa quindi che deve garantire siano sempre presenti componenti della squadra di emergenza.
L’azienda Labor Security srl, sita in Viale Palmiro Togliatti, 1520 (Roma), organizza corsi di formazione per addetti all’antincendio alto rischio.
Attività a rischio incendio elevato
Il DM 10/03/98 considera ad elevato rischio di incendio:
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq;
- scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 mq e metropolitane;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- uffici con oltre 1000 dipendenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.