
Oltre a fornire informazioni utili relativi alla procedura di valutazione e una banca dati per individuare i rischi, il manuale sintetizza i compiti e le responsabilità delle principali figure coinvolte nella sicurezza del settore edile.
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP- è la persona designata dal datore di lavoro, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del Dlg.81/08, con il compito di coordinare il Servizio di Prevenzione e protezione -SPP.
L’Addetto al Servizio di Prevenzione Protezione – ASPP – è la persona designata dal datore di lavoro, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti sempre dall’art. 32 del Dlg.81/08, facente parte del Servizio di Prevenzione e protezione.
Si ricorda che il datore di lavoro ha la possibilità di scegliere di organizzare il SPP all’interno dell’azienda oppure di affidarsi a servizi e persone esterne all’impresa. Tuttavia, nel settore edile, il datore di lavoro è tenuto a organizzare il SPP interno se è titolare di un’azienda industriale con oltre 200 lavoratori. Inoltre, il datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP, solo se è titolare di un’azienda con un numero inferiore a 30 lavoratori.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS – viene eletto/designato per rappresentare i lavoratori in merito alla salute e sicurezza. Nelle aziende con massimo 15 dipendenti il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori tra i dipendenti dell’azienda oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto produttivo (RLST).
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti il RLS viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Solo in assenza di queste ultime il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
Il Medico Competente viene nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria. Egli è tenuto a collaborare con il datore di lavoro e con il RSPP per la valutazione dei rischi cui vengono esposti i lavoratori presenti in azienda. Oltre a sottoporre i lavoratori a visite mediche e fornire giudizi relativi alla loro idoneità professionale, il medico competente è tenuto a visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con una periodicità diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi.


