Gli stagisti e tirocinanti: diritti sulla sicurezza del lavoro
Si trasmette un’interessante precisazione, pronunciata dal “Ministero del Lavoro”, avente lo scopo di chiarire che in base a quanto stabilito dal D.lgs. 81/08 (art. 2 comma 1), “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”, è equiparato a tutti gli effetti ad un lavoratore.
Dunque, lo stagista ed il tirocinante,devono essere tutelati sul piano della sicurezza come tutti gli altri lavoratori, e pertanto il datore di lavoro dovrà sottoporli alla sorveglianza sanitaria.
Oltre a coloro che fanno tirocini o stage, il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre alla sorveglianza e alla formazione, anche gli apprendisti, mediante uno specifico corso per apprendisti (Delibera Apprendistato Regione Lazio n°41 del 3 febbraio 2012), che è possibile effettuare anche del tutto gratuitamente, presso strutture autorizzate dalla Regione Lazio.
N.B.: In caso di inadempimento, il datore di lavoro sarà costretto a versare una somma pari alla differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, maggiorata del 100%.