Il corso per RSPP deve essere aggiornato?

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Il D.lgs.81/2008, disciplina la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), obbligatoria in tutte le aziende con personale subordinato. La nomina spetta al Datore di Lavoro. Ogni Datore di Lavoro deve organizzare nella propria azienda un Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), nominando un responsabile.

Quante persone devono far parte del SPP?

Il D.Lgs.81/08 stabilisce che il Datore di Lavoro non può delegare la nomina del RSPP (è un obbligo non delegabile). La normativa vigente non fissa un numero massimo di addetti al SPP: questo è stabilito dal Datore di Lavoro, basandosi sulle necessità richieste in azienda. Non esiste un numero minimo o massimo di persone da nominare. la sua composizione viene decisa dal datore di lavoro in base alle dimensioni dell’azienda, alla complessità delle attività e ai rischi specifici. In aziende piccole, può bastare un solo addetto (interno o esterno), mentre in realtà più grandi sono necessarie più figure specializzate. La valutazione è influenzata anche dal parere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Corso RSPP non datoriale: l’aggiornamento

Tutti i RSPP non datoriali devono aggiornare periodicamente la propria formazione seguendo un corso di aggiornamento per RSPP valido a tutti gli effetti di legge e riconosciuto in Italia. L’aggiornamento per l’RSPP non datoriale richiede un corso di 40 ore ogni 5 anni, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17/04/25; quest’ultimo ha confermato e rafforzato l’obbligo del D.Lgs.81/08. Questo aggiornamento può essere svolto anche in modalità e-learning, e i suoi contenuti vertono su aggiornamenti legislativi, tecnici e organizzativi in materia di sicurezza.

L’RSPP può essere il Datore di Lavoro?

L’RSPP, ove non vietato esplicitamente dalla normativa, può individuarsi nello stesso Datore di Lavoro. Si fa presente che tale figura può essere ricoperta da:

  • un professionista esterno;
  • Datore di Lavoro;
  • un lavoratore interno all’azienda: il Datore di Lavoro designa all’interno della propria azienda una o più persone da lui dipendenti (servizio interno).

Quando il Datore di Lavoro può autonominarsi RSPP? Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nell’ipotesi di cui all’Allegato II del D.lgs.81/08:

  • artigiane o industriali fino a 30 lavoratori;
  • agricole o zootecniche fino a 30 lavoratori;
  • aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
  • aziende di altri settori fino a 200 lavoratori.

SPP: Servizio di Prevenzione e Protezione

Passiamo ora alle definizioni dettate all’art.2 del D.lgs.81/08:

  • Chi è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione? E’ la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
  • Cos’è il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)? E’ l’insieme delle persone, sistemi e mezzi interni/esterni all’azienda volti all’attività di prevenzione e protezione dai rischi ai quali sono esposti i lavoratori.

Requisiti professionali degli ASPP/RSPP: quali sono?

Le capacità e i requisiti professionali vengono chiarite all’art.32 del D.lgs.81/08. La normativa vigente chiarisce che è necessario essere in possesso di:

  • titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  • attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio sopracitato, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13/08/03 previo svolgimento di appositi corsi.

Quando il RSPP deve essere interno all’azienda?

L’RSPP deve obbligatoriamente essere interno nelle imprese con alto rischio per la sicurezza dei lavoratori, indicate nell’art. 31 del D.lgs. 81/2008:

  • Aziende industriali di cui all’art.2 del D.Lgs.17/08/99, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli art. 6 e 8 del medesimo decreto;
  • Centrali termoelettriche;
  • Impianti ed installazioni di cui agli art.7, 28 e 33 del D.Lgs.17/03/95, n. 230, e successive modificazioni;
  • Aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • Aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione: i compiti

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) fa da spalla al Datore di Lavoro nell’organizzazione della sicurezza, individuando e stimando i rischi, e stabilendo le migliori misure preventive e protettive. I suoi compiti comprendono la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la pianificazione dei corsi di formazione e dell’informazione necessaria per i lavoratori, la gestione delle prassi di sicurezza e la partecipazione alle consulenze periodiche in merito alla salute e sicurezza. In particolare, deve:

  • evidenziare mancanze o anomalie nella sicurezza e proporre soluzioni;
  • collaborare all’analisi dei rischi;
  • individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente (e i sistemi di controllo di tali misure);
  • partecipare alla stesura del DVR;
  • coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);
  • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica (nelle aziende con oltre 15 lavoratori);
  • fornire ai lavoratori le informazioni indispensabili in merito a: rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, ecc.

In caso di RSPP esterno, il Datore di Lavoro è affiancato dunque da un consulente aziendale esperto in materia di sicurezza.

Perché affidarsi ad un RSPP esterno?

I vantaggi di nominare un RSPP esterno all’azienda sono molteplici:

  • Affidarsi ad un professionista specializzato, sempre aggiornato su eventuali novità normative, con molta più esperienza, in grado di gestire l’incarico nel miglior modo possibile: il Datore di Lavoro è così esonerato dall’obbligo di formazione continua per RSPP e ne guadagna in tempo e preoccupazioni (evitando d’incorrere in sanzioni).
  • Gestire al meglio la sicurezza, con benefici sulla produttività e sulla tutela aziendale.
  • L’RSPP interno è difficile che sia allo stesso livello di uno esterno, per quando concerne tutti i compiti da eseguire.
  • Il Datore di Lavoro, invece di seguire i corsi di formazione, si può dedicare ad altre attività strategiche aziendali.

RSPP e RLS: quali sono le differenze?

L’RSPP presenta un profilo da tecnico ben formato, competente, esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Conosce gli aspetti tecnici, giuridici e gestionali in merito alla sicurezza sul lavoro. Opera per individuare i rischi lavorativi e le misure di prevenzione e protezione da potenziali danni all’integrità psico-fisica dei lavoratori. Il Rappresentante dei Lavori per la Sicurezza (RLS) è invece una persona formata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma non è un tecnico esperto; rappresenta i lavoratori per questioni inerenti la sicurezza sul lavoro, ma non ha potere decisionale in merito alla messa a punto delle migliori misure preventive e protettive.