1. COSA SONO I CORSI ECM
  2. A CHI SONO RIVOLTI
  3. ESONERI
  4. CREDITI FORMATIVI PER IL TRIENNIO 2011-2013
  5. F.A.Q.

 

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 1. Cosa sono i corsi Ecm

L’ECM (“Educazione Continua in Medicina”) è un programma nazionale di attività  formative attivo ed obbligatorio in Italia dal 2002, grazie al quale il Professionista Sanitario si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale.

Gli operatori della salute hanno l’obbligo Deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un’assistenza qualitativamente utile.

La Commissione Nazionale per la formazione continua ha stabilito che ogni Operatore Sanitario deve acquisire 150 i crediti formativi utili per il triennio 2011/2013 (50 crediti/anno – minimo 25 e massimo 75), con uno “sconto” di 10 crediti formativi l’anno in favore dei virtuosi. Cioè di coloro che negli ultimi tre anni (triennio 2008/2010) accumulano almeno 90 crediti formativi.

Il programma nazionale di ECM  riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità, sia privata che pubblica.

La nostra società avvalendosi dell’ accreditamento con l’Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione può  rilasciare questi crediti.

L’Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione è riconosciuto dal Ministero della Sanità quale Provider a carattere nazionale per la realizzazione, somministrazione, progettazione, formazione e per il rilascio dei crediti ECM nel settore sanitario sia tramite eventi residenziali ovvero corsi in aula sia tramite corsi in modalità F.A.D.(Accreditamento n° 675 del 24/02/11 e autorizzata a rilasciare crediti ECM nel settore della sanità)

2. A chi sono rivolti

Il programma nazionale di ECM riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità, sia privata che pubblica.

Le professioni sanitarie e le arti ausiliarie riconosciute dal Ministero della salute sono le seguenti:

PROFESSIONI SANITARIE

Professione Principali rif. normativi
Farmacista D. Lgs. 08.08.1991, n. 258 (G.U. 16.08.1991, n. 191)
Medico chirurgo D. Lgs. 17.08.1999, n. 368 (G.U. 23.10.1999, n. 250, S.O.)
Odontoiatra L. 24.07.1985, n. 409 (G.U.13.08.195, n. 190, S.O.)
Veterinario L. 08.11.1984, n. 750 (G.U. 10.11.1984, n. 310)
Psicologo – Psicoterapeuta L. 18.02.1989, n. 56 (G.U. 24.02.1989, n.46)
Altri riferimenti normativi:

  • T.U. delle leggi sanitarie del 1934;
  • D.M. 28.11.2000, Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche, pubblicato nella G. U. 23.01.2001 n.18, S.O.
  • Direttiva comunitaria 2005/36 del 07.09.2005
  • D.L.vo 09.11.2007 n. 206

Professione

Principali rif. normativi

PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA OSTETRICA

Infermiere D.M. 14.09.1994, n. 739 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Direttive comunitarie 77/452/CEE e 77/453/CEE
L. 18.12.1980, n. 905 (G.U. 31.12.1980, n. 356)
Ostetrica /o D.M. 14.09.1994, n. 740 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Direttive comunitarie 80/154/CEE e 80/155/CEE
L. 13.06.1985, n. 296 (G.U. 22.06.1985, n. 146)
Infermiere Pediatrico D.M. 17.01.1997, n. 70
(G.U. 27.03.1997, n. 72)
Professioni sanitarie riabilitative Principali rif. normativi
Podologo D.M. 14.09.1994, n. 666 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Fisioterapista D.M. 14.09.1994, n. 741 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Logopedista D.M. 14.09.1994, n. 742 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Ortottista – Assistente di Oftalmologia D.M. 14.09.1994, n. 743 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva D.M. 17.01.1997, n. 56 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica D.M. 29.03.2001, n.182 (G.U. 19.05.2001, n.115)
Terapista Occupazionale D.M. 17.01.1997, n. 136 (G.U. 25.05.1997, n. 119)
Educatore Professionale D.M. 08.10.1998, n.520 (G.U. 28.04.1999, N. 98)
Professioni tecnico sanitarie Principali rif. normativi
Area Tecnico – diagnostica
Tecnico Audiometrista D.M. 14.09.1994, n. 667 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico D.M. 14.09.1994, n. 745 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica D.M. 14.09.1994, n. 746 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico di Neurofisiopatologia D.M. 15.03.1995, n. 183 (G.U. 20.05.1995, n. 116)
Area Tecnico – assistenziale
Tecnico Ortopedico D.M. 14.09.1994, n. 665 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico Audioprotesista D.M. 14.09.1994, n. 668 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare D.M. 27.07.1998, n. 316 (G.U. 01.09.1998, n. 203)
Igienista Dentale D.M. 15.03.1999, n. 137 (G.U. 18.05.1999, n. 114)
Dietista D.M. 14.09.1994, n. 744 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Professioni tecniche della prevenzione Principali rif. normativi
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro D.M. 17.01.1997, n. 58 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
Assistente Sanitario D.M. 17.01.1997, n. 69 (G.U. 27.03.1997, n. 72)
Altri riferimenti normativi:

  • D. Lgs. 02.05.1994, n. 319;
  • D. Lgs. 27.01.1992, n. 115;
  • Art. 6, comma 3, D. Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
  • L. 10.08.2000, n. 251;
  • L 26.02.1999, n. 42;
  • L. 08.01.2002, n.1;
  • D.M. 29.03.2001, Definizione delle figure professionali, ecc., pubblicato nella G. U. 23.05.2001, n. 118;
  • D.M. 02.04.2001 , Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie, pubblicato sul S. O. n.136, G.U. 05.06.2001, n.128.
  • Direttive comunitarie 89/48 CEE, 92/51/CEE e 2001/19/CE

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Professione Principali rif. normativi
Massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1.
Ottico R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 12.
Odontotecnico R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 11.
Puericultrice L. 19 luglio 1940, n. 1098
Altri riferimenti normativi:

  • D.M 28.10.1992, pubblicato nella G.U. 11.11.1992, n. 266;
  • D.M 23.04.1992, pubblicato nella G.U. 18.06.1992, n. 142.

ALTRE FIGURE

Professione Principali rif. normativi
Operatore socio-sanitario Acc. Stato – Regioni 22.02.2001 G.U. 19.04.2001, n. 91

 3. Esoneri

E’ esonerato dall’obbligo dell’ ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, corso di formazione specifica in medicina generale,  formazione complementare, corsi di formazione e di aggiornamento professionale) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza.

In quale percentuale devono essere acquisiti i crediti formativi?

“La Commissione Nazionale non ha stabilito limiti in percentuale per acquisire crediti formativi utilizzando le diverse tipologie formative: residenziale, FAD“Formazione a distanza”, FSC.”Formazione sul campo” Unico limite percentuale riguarda gli Infermieri Professionali che possono acquisire con tipologia FAD fino al 60% dei crediti formativi”

4. Crediti formativi per il triennio 2011-2013

La Commissione Nazionale per la formazione continua ha stabilito che ogni Operatore Sanitario deve acquisire 150 i crediti formativi utili per il triennio 2011/2013 (50 crediti/anno – minimo 25 e massimo 75), con uno “sconto” di 10 crediti formativi l’anno in favore dei virtuosi. Cioè di coloro che negli ultimi tre anni (triennio 2008/2010) accumulano almeno 90 crediti formativi.

Il programma nazionale di ECM  riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità, sia privata che pubblica.

5. F.a.q.

 

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