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Consulenza Gestione Sistri
Per aziende con obblio e non
- Inquadramento Aziende per gli adempimenti previsti dal SISTRI
- Stesura della pratica di iscrizione consulenza tecnica sull'uso dei dispositivi elettronici
- Formazione del personale che andrà ad usare i dispositivi
- Supporto in caso di variazione dati e aggiornamento normativo
Labor Security ti guida nella gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
Che cos’è il Sistri
Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) viene creato nel 2009 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per innovare e modernizzare la Pubblica Amministrazione e con l’intento di informatizzare tutta la filiera dei rifiuti speciali in Italia e dei rifiuti urbani per la Campania.
Con il Sistri si andrà a semplificare le procedure abbattendo i costi sostenuti dalle imprese gestendo in maniera nuova ed efficiente un processo molto complesso garantendo trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità.
Il Governo vuole azzerare l’illegalità nel comparto dei rifiuti speciali.
La gestione del SISTRI
La gestione è del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.
I vantaggi Statali:
- Legalità
- Prevenzione
- Trasparenza
- Efficienza
- Semplificazione normativa
- Modernizzazione
I vantaggi per le imprese:
- Corretta gestione dei rifiuti
- Riduzione del danno ambientale
- Eliminazione concorrenza sleale tra imprese
Soggetti tenuti ad aderire al SISTRI
Il sistema SISTRI prevede l’iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009
L’articolo 1 del Decreto ministeriale individua:
- le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI;
- le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.
Operatività e Normativa
Il progetto SISTRI è stato avviato il 9 Febbraio 2012 e regolamentato da:
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art.1, comma 1116)
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (art.2, comma 24
- Legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 14-bis)
- Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti
Categorie di soggetti con iscrizione obbligatoria o facoltativa
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.
REGIONE CAMPANIA
• i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
CONSORZI
• i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
TRASPORTATORI PROFESSIONALI
• le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
• il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
• i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
RECUPERATORI E SMALTITORI
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (CGIL, CILS e UIL) maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
• gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.