Alberghi: normativa rischio incendio

Perchè scoppia un incendio in un albergo?
Gli alberghi presentano rischi d’incendio dovuti ad esempio a guasti elettrici, al surriscaldamento di macchine o alla presenza di materiale facilmente infiammabile. Zone a rischio sono le cucine, le lavanderie e i magazzini. Come prevenire? E’ necessaria l’installazione di sistemi di allarme e rivelazione; devono essere presenti in azienda estintori, in numero sufficiente e di tipologia adeguata (schiuma, polvere o anidride carbonica, in base alla natura del possibile incendio). Deve essere formulato un piano di emergenza e formato il personale addetto all’antincendio. Quali sono le aree maggiormente a rischio in un albergo?
- Cucine e lavanderie: attrezzature quali frigo, asciugatrici e lavatrici possono subire un riscaldamento eccessivo; anche la presenza di fumo e calore aumenta in tali aree la probabilità di sviluppo di un incendio.
- Magazzini: necessitano di misure di protezione idonee, come i sistemi di ventilazione e materiali resistenti alle fiamme.
- Camere da letto: al loro interno vi sono infatti frigo che potrebbero surriscaldarsi e anche altri materiali combustibili.
- Impianti elettrici: a questi possiamo associare un guasto, un cortocircuito, l’uso inadeguato di spine e prolunghe che potrebbero innescare un incendio.
Attività a rischio incendio elevato
Il D.M. 02/09/2021 considera ad elevato rischio incendio (livello 3):
- stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’art. 3, c. 1, lettere b) e c) del D.lgs. 26/06/15, n. 105;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’art. 183, c. 1, lettera aa) del D.lgs. 03/04/06, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’art. 183, c. 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’art. 2, c. 1, lettera e) del D.lgs. 13/01/03, n. 36.