Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
Trattasi di dispositivi protettivi che costituiscono una barriera tra il lavoratore ed il rischio specifico.
L’obiettivo è quello di eliminare o ridurre al minimo il rischio lavorativo.
L’utilizzo dei D.P.I. deve essere successivo alla modifica dei processi lavorativi ed all’adozione di protezioni collettive.
I D.P.I. devono essere conformi al d.lgs. 475
Debbono essere adeguati ai rischi da prevenire e non determinare ulteriori rischi per i lavoratori.
I D.P.I. debbono rispettare le esigenze ergonomiche lavorative.
Qualora vengano utilizzati più D.P.I. per la protezione da rischi multipli , questi debbono essere compatibili tra loro e non costituire ulteriore fattore di rischio lavorativo.
Il datore di lavoro, a seguito della valutazione dei rischi lavorativi, individua i D.P.I. idonei a proteggere i lavoratori nelle specifiche lavorazioni.
Tali D.P.I. debbono essere aggiornati qualora vi siano modifiche lavorative,ed essere oggetto di manutenzione e sostituzione in caso di usura.
I lavoratori debbono essere formati ed informati sul loro corretto uso.
La formazione specifica è obbligatoria qualora vengano utilizzati D.P.I. di terza categoria e per l’udito.
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare in maniera conforme i D.P.I. assegnati , di non apportare modifiche , di averne cura e segnalare immediatamente la presenza di eventuali deficit .
I lavoratori hanno inoltre l’obbligo di frequentare i corsi di formazione sul corretto utilizzo dei D.P.I.

