Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.)

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)

Trattasi di dispositivi protettivi che costituiscono una barriera tra il lavoratore ed il rischio specifico.

L’obiettivo è quello di eliminare o ridurre al minimo il rischio lavorativo.

L’utilizzo dei D.P.I. deve essere successivo alla modifica dei processi lavorativi ed all’adozione di protezioni collettive.

I D.P.I. devono essere conformi al d.lgs. 475

Debbono essere adeguati ai rischi da prevenire e non determinare ulteriori rischi per i lavoratori.

I  D.P.I. debbono rispettare le esigenze ergonomiche lavorative.

Qualora vengano utilizzati più D.P.I. per la protezione da rischi multipli , questi debbono essere compatibili tra loro e non costituire ulteriore fattore di rischio lavorativo.

Il datore di lavoro, a seguito della valutazione dei rischi lavorativi, individua i D.P.I. idonei a proteggere i lavoratori nelle specifiche lavorazioni.

Tali D.P.I. debbono essere aggiornati qualora vi siano modifiche lavorative,ed essere oggetto di manutenzione e sostituzione in caso di usura.

I lavoratori debbono essere formati ed informati sul loro corretto uso.

La formazione specifica è obbligatoria qualora vengano utilizzati D.P.I. di terza categoria e per l’udito.

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare in maniera conforme i D.P.I. assegnati , di non apportare modifiche , di averne cura e segnalare immediatamente la presenza di eventuali deficit .

I lavoratori hanno inoltre l’obbligo di frequentare i corsi di formazione sul corretto utilizzo dei D.P.I.

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