La videosorveglianza nei luoghi di lavoro è legale?

videosorveglianza-laborChe cos’è la videosorveglianza?

Per videosorveglianza si intende l’attività del vigilare – solitamente un luogo – a distanza, mediante l’utilizzo di telecamere o di altri strumenti al fine di garantire la trasmissione di immagini strategicamente posizionate.
Tali sistemi di videosorveglianza, presenti come webcam, generano disagio nei lavoratori interessati e peggiorano l’ambiente di lavoro. Possono compromettere il benessere e la salute psichica e, dunque l’efficienza del personale.
Il datore di lavoro deve tutelare la salute e la personalità del lavoratore e può trattare dati relativi il lavoratore soltanto se riguardano l’idoneità al lavoro o sono necessari per l’esecuzione del contratto di lavoro. La lesione della personalità è quindi illecita se non è giustificata dal consenso della persona interessata.

Inoltre, prima di utilizzare un sistema di videosorveglianza, deve essere consultato il lavoratore o la sua rappresentanza.
Si consiglia, inoltre, di utilizzare tecnologie che rispettino la protezione dei dati, come i “Privacy Filters”. Tali filtri codificano in tempo reale i volti filmati proteggendo in tal modo la sfera privata. Le riprese effettuate per identificare una persona possono essere decifrate dalle persone autorizzate.

Quali sono gli scopi della videosorveglianza?

La videosorveglianza per ragioni inerenti l’organizzazione, la sicurezza o il controllo della produzione è lecita. Il lavoratore può non esserne interessato o esserlo solo in casi eccezionali, in quanto altrimenti ne risulterebbe compromessa la salute o la libertà di movimento. Si possono installare videocamere all’esterno degli edifici e nei parcheggi, nelle vie d’accesso o negli ingressi, nei depositi di merci pericolose o di valore, vicino gli sportelli di una banca ecc.
È anche possibile effettuare controlli a campione dei lavoratori per scopi di esercitazione. Questa prassi non è incompatibile con la protezione della personalità, a condizione che i lavoratori siano informati del periodo scelto per effettuare i controlli. Tale periodo deve essere il più breve possibile per motivi inerenti la proporzionalità e la protezione della personalità e della salute sul luogo lavorativo.
I sistemi di videosorveglianza che si prefiggono di monitorare il comportamento del lavoratore sono vietati. Il controllo del comportamento da parte del datore di lavoro non è lecito perché può recare danno a diverse componenti della personalità del lavoratore, in quanto è violata la sfera privata o i rapporti familiari di uno o più lavoratori. Inoltre, se la sorveglianza è costante ed il lavoratore sente di essere sottoposto a una pressione continua, essa può recare danno alla sua salute. L’impiego non preannunciato di sistemi di controllo del comportamento determina una violazione del principio della buona fede.

Il datore di lavoro, può inoltre, impiegare un sistema di videosorveglianza per controllare il lavoratore in caso di reato o di sospetto di reato se il provvedimento è stato ordinato dal giudice o dalla polizia giudiziaria successivamente ad una denuncia contro ignoti.
Se non vi è uno stato di necessità, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte del datore di lavoro non solo è considerato un mezzo di prova illecito nell’ambito di un processo ma può anche determinare conseguenze civili e penali.