Classificazione delle Aziende (Gruppo A, B e C).
Il Decreto Interministeriale n. 388/03 presenta una classificazione delle Aziende e Unità produttive orientata ad inquadrare le stesse in tre gruppi di rischio (Gruppo A, B e C). Tale classificazione è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, del comparto produttivo e dei rischi professionali.
- Gruppo A
– aziende soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica (D.P.R. 175/88 e poi D.Lgs. 334/99)
– centrali termoelettriche
– impianti e laboratori nucleari (artt. 7, 28 e 33 D.Lgs. 239/95)
– aziende estrattive ed altre attività minerarie (D.Lgs. 624/96)
– lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56)
– aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni
– aziende con oltre 5 lavoratori ad alto indice infortunistico INAIL
– aziende agricole con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato
- Gruppo B
– aziende con 3 lavoratori ed oltre che non rientrano nel gruppo A
- Gruppo c
– aziende con un numero di lavoratori inferiore a 3 che non rientrano nel gruppo A
Gli obblighi del Datore Di Lavoro
– identificare la categoria d’appartenenza della propria azienda (Gruppo A, B o C)
– richiedere il parere del Medico Competente del Lavoro, ove previsto, per identificare la categoria d’appartenenza della propria azienda
– classificare la propria azienda nel gruppo a più alto rischio, se questa svolge attività lavorative in più di un gruppo di rischio
– lo notifica all’ASL competente per territorio, per il coordinamento degli interventi d’emergenza
Se l’azienda appartiene al Gruppo A o B, il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori per il primo soccorso:
- una cassetta di pronto soccorso
- un mezzo di comunicazione adeguato ad attivare il sistema di emergenza del S.S.N. (chiamata dei soccorsi)
Se l’azienda appartiene al Gruppo C, il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori:
- un pacchetto di medicazione
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare
il sistema di emergenza del S.S.N.
Stessa fornitura a tutti i gruppi (A, B e C) aventi lavoratori che operano in luoghi isolati fuori dalla sede produttiva.
Si ricorda, inoltre, che anche gli apprendisti sono tenuti a frequentare corsi di formazione obbligatori inerenti il primo soccorso.