L’edilizia è tristemente nota per essere il settore con il livello più alto di infortuni sul lavoro. Per venire incontro alla campagna di prevenzione dei rischi nelle costruzioni edili, il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia, in collaborazione con INAIL Piemonte, ha pubblicato un manuale per la valutazione dei rischi nel settore edile.
Oltre a fornire informazioni utili relativi alla procedura di valutazione e una banca dati per individuare i rischi, il manuale sintetizza i compiti e le responsabilità delle principali figure coinvolte nella sicurezza del settore edile.
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP- è la persona designata dal datore di lavoro, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del Dlg.81/08, con il compito di coordinare il Servizio di Prevenzione e protezione -SPP.
L’Addetto al Servizio di Prevenzione Protezione – ASPP – è la persona designata dal datore di lavoro, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti sempre dall’art. 32 del Dlg.81/08, facente parte del Servizio di Prevenzione e protezione.
Si ricorda che il datore di lavoro ha la possibilità di scegliere di organizzare il SPP all’interno dell’azienda oppure di affidarsi a servizi e persone esterne all’impresa. Tuttavia, nel settore edile, il datore di lavoro è tenuto a organizzare il SPP interno se è titolare di un’azienda industriale con oltre 200 lavoratori. Inoltre, il datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP, solo se è titolare di un’azienda con un numero inferiore a 30 lavoratori.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS – viene eletto/designato per rappresentare i lavoratori in merito alla salute e sicurezza. Nelle aziende con massimo 15 dipendenti il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori tra i dipendenti dell’azienda oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto produttivo (RLST).
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti il RLS viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Solo in assenza di queste ultime il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
Il Medico Competente viene nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria. Egli è tenuto a collaborare con il datore di lavoro e con il RSPP per la valutazione dei rischi cui vengono esposti i lavoratori presenti in azienda. Oltre a sottoporre i lavoratori a visite mediche e fornire giudizi relativi alla loro idoneità professionale, il medico competente è tenuto a visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con una periodicità diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi.