Gli impianti di condizionamento d’aria
L’allegato IV dell’articolo 63 del T.U. 81/08, tutela il microclima e prescrive che negli ambienti lavorativi chiusi, deve essere garantita la presenza di aria salubre in quantità adeguata, ottenuta preferenzialmente con aperture naturali. Se ciò non è possibile, si deve ricorrere agli impianti di areazione la cui installazione deve essere effettuata considerando i metodi lavorativi e gli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori.
Gli impianti di condizionamento dell’aria, secondo l’allegato IV dell’articolo 63:
• devono essere sempre mantenuti funzionanti;
• devono essere dotati di sistemi di controllo automatici per segnalare eventuali guasti o difetti di funzionamento.
L’allegato IV dell’articolo 63 dichiara l’obbligo da parte delle imprese di garantire l’adeguato uso degli impianti di areazione o di ventilazione meccanica, in modo tale che il loro funzionamento non esponga i dipendenti a correnti d’aria malsana.
Gli impianti di areazione devono essere regolarmente sottoposti a:
• controlli
• manutenzione
• pulizia
• sanificazione.
La moderna tecnologia del settore autorizza la misurazione dei seguenti parametri per l’idonea gestione del microclima, soprattutto in funzione della pulizia dell’aria:
• Biossido di Carbonio CO2
• Monossido di Carbonio CO
• Temperatura
• Umidità relativa
• Temperatura di bulbo umido
• Umidità assoluta.
Le più frequenti malattie dovute a componenti biologici e loro derivati presenti nell’aria sono la polmonite, l’otite, l’asma, l’eczema e l’orticaria e sono prodotte da virus, batteri, funghi, pollini, acari.
È ben nota la Sindrome dell’Edificio Malsano (Sick Building Syndrome) contraddistinta da una sintomatologia di modesta entità che produce cefalea, sonnolenza, bruciore degli occhi, senso di irritazione della gola, tosse, irritazione cutanea, etc.
I sintomi, a differenza delle più gravi malattie sopraddette, si risolvono o si riducono rapidamente con l’allontanamento dell’interessato dal luogo di lavoro.
Si ricorda inoltre che i lavoratori devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria tramite visite mediche periodiche effettuate dal Medico Competente Aziendale, corsi di formazione per addetti all’antincendio, corsi per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, corsi per addetti al primo soccorso.
Gli apprendisti, invece debbono frequentare corsi obbligatori di 40 ore per apprendisti.
Per ulteriori informazioni riguardo il microclima degli ambienti lavorativi, si rimanda ad una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.