Jobs Act: sgravio per aziende assumenti

JOBS-ACTLa legge di Stabilità 2016 fissa norme e soglie per gli sgravi contributivi per i datori di lavoro che assumono disoccupati a tempo indeterminato (come è stato anche per il 2015) dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Vantaggi

Il datore di lavoro non sarà tenuto al versamento del 40% dei contributi previdenziali, esclusi quelli da versare all’Inail, fino ad un massimo di esonero pari a 3250,00 euro per un periodo di due anni.

Requisiti per l’ammissione dello sgravio

Per accedere al beneficio contributivo le aziende:

  • devono assumere con contratto a tempo indeterminato soggetti che risultano disoccupati da almeno sei mesi
  • devono essere in possesso del Durc attestante la regolarità contributiva con validità di 120 giorni
  • devono osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza sul lavoro
  • devono rispettare i diritto di precedenza per la riassunzione di un altro lavoratore licenziato o cessato
  • non devono avere in corso sospensioni dal lavoro a causa di una crisi o riorganizzazione aziendale
  • non devono aver licenziato nei sei mesi precedenti

Dipendenti da assumere per ottenere lo sgravio

La fruizione del diritto all’esonero contributivo è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione,  delle seguenti condizioni:

  1. il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro
  2. la risorsa non deve essere stata assunta precedentemente dallo stesso datore di lavoro

Altri incentivi

In aggiunta, sono stabiliti incentivi che prevedono una contrazione del 50% dei contributi Inps e Inail posti a carico del datore di lavoro per:

  • i lavoratori con più di 50 anni e disoccupati da almeno 12 mesi
  • lavoratrici donne sprovviste di un impiego sistematicamente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e alcuni territori del Centro Nord,o senza un’occupazione
  • donne a cui manca un impiego da almeno 24 mesi indipendentemente dal luogo di residenza
  • donne senza occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi nei settori professionali che rilevano un alto tasso di disparità tra uomo e donna (agricoltura, costruzioni, trasporti, energia, industria manifatturiera e comunicazioni)

Inoltre se il datore di lavoro assume con contratto a tempo pieno ed indeterminato dei lavoratori che beneficiano dell’assicurazione sociale per l’impiego – NASpI, per ogni mensilità retributiva che viene corrisposta al lavoratore, l’importo del beneficio equivale ad un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile di NASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Altra assunzione che risulta molto favorevole al datore di lavoro nel 2016 è l’apprendistato. Per l’intera durata dell’apprendistato, infatti, i datori di lavoro possono fruire di una contribuzione pari all’11,61%. La facilitazione contributiva, una volta terminato il periodo di apprendistato, viene riconosciuta per altri 12 mesi. Se poi il datore di lavoro assume un numero di addetti pari o inferiore a 9, l’agevolazione contributiva è totale, fatta eccezione per l’applicazione dell’ 1,61% riguardante l’assicurazione sociale per l’impiego per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto. L’agevolazione si applica a tutti i contratti di apprendistato che sono stati stipulati successivamente al 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016.