La legge di Stabilità 2016 fissa norme e soglie per gli sgravi contributivi per i datori di lavoro che assumono disoccupati a tempo indeterminato (come è stato anche per il 2015) dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Vantaggi
Il datore di lavoro non sarà tenuto al versamento del 40% dei contributi previdenziali, esclusi quelli da versare all’Inail, fino ad un massimo di esonero pari a 3250,00 euro per un periodo di due anni.
Requisiti per l’ammissione dello sgravio
Per accedere al beneficio contributivo le aziende:
- devono assumere con contratto a tempo indeterminato soggetti che risultano disoccupati da almeno sei mesi
- devono essere in possesso del Durc attestante la regolarità contributiva con validità di 120 giorni
- devono osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza sul lavoro
- devono rispettare i diritto di precedenza per la riassunzione di un altro lavoratore licenziato o cessato
- non devono avere in corso sospensioni dal lavoro a causa di una crisi o riorganizzazione aziendale
- non devono aver licenziato nei sei mesi precedenti
Dipendenti da assumere per ottenere lo sgravio
La fruizione del diritto all’esonero contributivo è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
- il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro
- la risorsa non deve essere stata assunta precedentemente dallo stesso datore di lavoro
Altri incentivi
In aggiunta, sono stabiliti incentivi che prevedono una contrazione del 50% dei contributi Inps e Inail posti a carico del datore di lavoro per:
- i lavoratori con più di 50 anni e disoccupati da almeno 12 mesi
- lavoratrici donne sprovviste di un impiego sistematicamente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e alcuni territori del Centro Nord,o senza un’occupazione
- donne a cui manca un impiego da almeno 24 mesi indipendentemente dal luogo di residenza
- donne senza occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi nei settori professionali che rilevano un alto tasso di disparità tra uomo e donna (agricoltura, costruzioni, trasporti, energia, industria manifatturiera e comunicazioni)
Inoltre se il datore di lavoro assume con contratto a tempo pieno ed indeterminato dei lavoratori che beneficiano dell’assicurazione sociale per l’impiego – NASpI, per ogni mensilità retributiva che viene corrisposta al lavoratore, l’importo del beneficio equivale ad un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile di NASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Altra assunzione che risulta molto favorevole al datore di lavoro nel 2016 è l’apprendistato. Per l’intera durata dell’apprendistato, infatti, i datori di lavoro possono fruire di una contribuzione pari all’11,61%. La facilitazione contributiva, una volta terminato il periodo di apprendistato, viene riconosciuta per altri 12 mesi. Se poi il datore di lavoro assume un numero di addetti pari o inferiore a 9, l’agevolazione contributiva è totale, fatta eccezione per l’applicazione dell’ 1,61% riguardante l’assicurazione sociale per l’impiego per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto. L’agevolazione si applica a tutti i contratti di apprendistato che sono stati stipulati successivamente al 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016.