Che cos’è il lavoro interinale?
Il lavoro interinale (detto anche Somministrazione o “lavoro in affitto”), implica la possibilità per un’impresa di utilizzare manodopera senza doverla assumere direttamente, ricorrendo a specifiche agenzie che si occupano di disporre temporaneamente i lavoratori nelle aziende che ne fanno richiesta.
La somministrazione di manodopera consente ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto abilitato (somministratore), per utilizzare il personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore. Nella somministrazione bisogna distinguere due contratti differenti:
- un contratto di somministrazione, firmato tra l’utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale;
- un contratto di lavoro firmato tra il somministratore e il lavoratore.
Ambedue i contratti possono essere stipulati:
- a tempo determinato;
- a tempo indeterminato.
Per il contratto tra somministratore e utilizzatore non vi sono limiti per la stipulazione del contratto da parte dell’utilizzatore. La pubblica amministrazione può firmare solo contratti di somministrazione a tempo determinato. Il somministratore invece deve essere un’Agenzia per il lavoro appositamente autorizzata allo svolgimento dell’attività di somministrazione e iscritta nella specifica sezione dell’Albo informatico.
Il contratto tra somministratore e lavoratore può essere stipulato da tutti i lavoratori.
Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve essere scritto ed includere alcune specifiche indicazioni.
Non sono richiesti requisiti specifici per il contratto lavorativo tra il somministratore e il lavoratore. I lavoratori a contratto interinale, inoltre, debbono seguire obbligatoriamente corsi di formazione per lavoratori.
Quali sono i settori interessati?
Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato può essere firmato per:
- gestione di biblioteche, parchi, musei, magazzini;
- servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;
- servizi di pulizia, portineria;
- servizi di trasporto di persone, macchinari e merci;
- attività di marketing, analisi di mercato, gestione di call – center;
- costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti per installazioni di impianti e macchinari;
- attività di consulenza direzionale, gestione del personale, ricerca e selezione del personale ecc..
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere firmato per far fronte a necessità di carattere tecnico, produttivo, organizzativo anche se inerenti l’ordinaria attività dell’utilizzatore.
Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere protratto, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata stabilita dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
Qual è il trattamento economico e normativo previsto?
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto ad uguale trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti dello stesso livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte. L’utilizzatore è obbligato con il somministratore a versare ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali. Dunque se il somministratore non dovesse corrispondere il dovuto al lavoratore, questo può richiederlo all’utilizzatore, che è obbligato a versarlo. In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato è previsto da parte del somministratore il pagamento di un’indennizio la cui misura viene stabilita dal contratto collettivo di riferimento.