Dispositivi Protezione Individuale: Obblighi del DL

 Che cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale?

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono tutelare chi le indossa dai rischi per la salute e la sicurezza. Il D.Lgs.81/2008 obbliga all’uso dei DPI solo quando le misure preventive e/o di protezione collettiva non sono sufficienti all’eliminazione di tutti i fattori di rischio. Prima di tutto si deve considerare se sia possibile eliminare il rischio alla fonte o contenerlo tramite misure tecniche di prevenzione e/o con procedure organizzative oppure fare in modo che il lavoratore non sia esposto attuando una separazione degli ambienti. Se si verifica la presenza di un rischio residuo, allora si ricorre alla protezione individuale (quando si lavora, un minimo di rischio c’è sempre!).

I DPI devono:

  • essere appropriati alla realtà lavorativa;
  • essere adatti ai rischi presenti sul lavoro, senza costituire un rischio aggiuntivo per il lavoratore;
  • tener conto dello stato di salute dei lavoratori.

La classificazione comprende tre categorie, in base al tipo di rischio:

  • I categoria: sono adatti in caso di rischio lieve;
  • II categoria: da indossare in presenza di rischio significativo (ad esempio per salvaguardare occhi, mani, braccia e viso);
  • III categoria: comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi.

I DPI proteggono da possibili infortuni e malattie professionali. A tal riguardo si rimanda all’intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Non sono DPI:

  • abiti da lavoro di uso comune non destinati alla protezione;
  • dispositivi per il soccorso e il salvataggio;
  • le protezioni individuali che indossano le forze armate, polizia, ecc.;
  • quelli per la protezione individuale del proprio mezzo di trasporto;
  • tutte le protezioni destinate ad uso sportivo.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro riguardo i DPI?

Il datore di lavoro ai fini della scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale:

  • effettua la valutazione dei rischi che non possono essere eliminati con altri mezzi;
  • individua le proprietà dei DPI necessarie al contesto lavorativo;
  • valuta, in base alle norme d’uso fornite dal fabbricante, le tipologie di DPI disponibili sul mercato;
  • assegna ai lavoratori nuovi DPI ogni volta che accade una variazione importante dei rischi aziendali.

Il datore di lavoro, considerando anche le indicazioni dettate dal fabbricante, individua le situazioni in cui un dispositivo di protezione deve essere impiegato, in base al rischio e alla frequenza dell’esposizione allo stesso. Tutela l’efficienza dei DPI e garantisce gli interventi di manutenzione e le riparazioni necessarie ed assicura che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti. La normativa vigente prevede obblighi anche per i lavoratori, in particolare:

  • partecipare ai corsi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  • utilizzare i DPI secondo l’informazione e la formazione ricevute e all’eventuale addestramento e curarsi degli stessi, senza modificarli di propria iniziativa;
  • riconsegnare i DPI secondo le modalità aziendali previste, dopo il loro utilizzo;
  • segnalare tempestivamente ogni tipo di difetto o anomalia rilevato nei DPI messi a disposizione.

Quali sono i requisiti necessari per un DPI?

La scelta dei dispositivi di protezione individuale si basa sia sui requisiti essenziali che devono avere, sia sulle caratteristiche proprie del posto di lavoro e dell’utilizzatore; devono quindi non solo non rappresentare un rischio maggiore di quello che prevengono ma anche essere adatti alla specifica realtà lavorativa, adattandosi alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore. In caso di più rischi che prevedono che l’operatore indossi più DPI, questi devono essere tali da mantenere la propria efficacia protettiva se utilizzati contemporaneamente. Un DPI non deve creare intralcio all’operatività del lavoratore e si deve adattare facilmente allo stesso, senza presentare parti pericolose. Non deve costituire un ulteriore rischio per il lavoratore, come ad esempio quello d’irritazioni cutanee.
Un DPI deve, quindi:

  • avere la marcatura CE;
  • essere adatto al contesto lavorativo e non recare di per sé un ulteriore rischio;
  • tener conto della salute e dell’ergonomia del lavoratore;
  • possedere le opportune certificazioni e istruzioni facilmente comprensibili.

Su ogni dispositivo devono essere presenti l’identificazione del fabbricante e il riferimento alla tipologia di DPI. Si deve avere evidenza anche di eventuali norme specifiche cui hanno fatto riferimento la progettazione e la costruzione.

Protezione degli occhi per il lavoratore

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per gli occhi sono indispensabili per i lavoratori esposti a polvere, agenti chimici pericolosi (acidi, liquidi corrosivi), proiezione di schegge, spruzzi incandescenti, radiazioni luminose dannose, schizzi di liquidi, ecc. L’occhio è un organo molto delicato e ogni lesione può avere gravissime conseguenze. Le lesioni sono all’ordine del giorno: ciò avviene perché non vengono utilizzate protezioni ove necessarie oppure si indossano quelle improprie, che non si adattano al lavoratore/lavoro da compiere. I danni possono essere più o meno gravi: congiuntiviti, graffi a parti dell’occhio, fino ad arrivare alla perdita della vista parziale o totale. Piccole lesioni oculari, se trascurate e non medicate correttamente, possono recare gravi problemi visivi. La maggior parte di tali infortuni non viene neanche denunciata perché non comporta lunghi periodi di astensione dal lavoro. I traumi potrebbero essere benissimo prevenuti con l’uso di idonei dispositivi. Per proteggere la vista entrano in gioco dunque non solo gli occhiali di sicurezza ma anche maschere, visiere e schermi (indicati per i saldatori e interessano tutto il viso e il collo). La scelta riguarda tantissimi modelli realizzati in diversi materiali (sia per quanto riguarda la struttura sia per il tipo di lente). La protezione deve essere specifica: si deve scegliere quella adatta ai rischi dell’ambiente lavorativo. Gli articoli vanno scelti in base alla professione svolta: edili, falegnami, operai che lavorano il vetro, elettricisti, operai meccanici, idraulici, addetti alla lavorazione di lamiere, saldatori, operatori del processo chimico, ecc.

Dispositivi protettivi dell’udito

I DPI di protezione dell’udito riguardano cuffie, inserti auricolari e caschi. Prevengono gli effetti nefasti del rumore, lo attenuano, facendo in modo che il livello percepito dall’utilizzatore non superi il valore limite stabilito dalla normativa vigente. Ogni DPI deve avere un’etichetta in cui sia indicata l’attenuazione acustica, nonché il valore dell’indice di confort offerto; ove ciò non sia possibile, questa etichetta deve essere apposta sull’imballaggio. In particolare, i tappi antirumore devono essere indossati come una barriera protettiva tra il timpano ed i rumori esterni. Questi dispositivi si inseriscono nella parte esterna dell’orecchio, fino ad una profondità di 15 mm. Si fa presente che tale protezione sul lavoro non è una scelta individuale o del gruppo, ma un obbligo sancito dalla legge.

Dispositivi di protezione per il corpo intero

Durante il lavoro viene spesso imposto un vestiario uniforme al fine di proteggere i dipendenti. Devono essere acquistati solo prodotti certificati. L’indumento da lavoro ci consente di svolgere in maniera idonea una particolare attività lavorativa. Se presenta determinate proprietà di protezione, viene definito abito di antinfortunistica e deve obbligatoriamente possedere specifiche peculiarità certificate. La protezione del corpo include diverse tipi di vestiari (ad esempio quelli adatti alle aggressioni meccaniche, chimiche, radiazioni ecc.) e dispositivi di tutela del tronco ed addome (giubbotti); in particolare, le persone che esercitano la propria mansione nei cantieri o nelle loro vicinanze devono obbligatoriamente lavorare con abiti di visibilità fluorescenti e rifrangenti conformi ai requisiti della normativa vigente. Gli indumenti ad alta visibilità sono diversi, in base alla quantità di materiale di fondo e rifrangente utile a possedere un abito certificato.

DPI per le vie respiratorie del lavoratore

I DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) delle vie respiratorie hanno filtri adatti a salvaguardare i lavoratori dall’inalazione di sostanze dannose allo stato aeriforme (particelle, vapori, gas).
I filtri possono essere sostituibili e variano in base alle tipologie di inquinanti presenti nell’ambiente lavorativo. Generalmente definiti “APVR” (Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratore), evitano l’inalazione di sostanze nocive e garantiscono ossigeno in quantità utile alla respirazione. Si fa presente che in commercio vengono anche acquistate maschere utili a proteggere gli altri, che non hanno però funzione di protezione per chi le indossa e dunque non sono dei DPI; si tratta quindi di semplici mascherine igieniche (si pensi ad esempio a quelle chirurgiche che vengono impiegate in ambito medico per evitare di contagiare i pazienti). Per questi ultimi prodotti il fabbricante è tenuto a precisare che non è offerta protezione per l’utilizzatore. Gli AVPR si suddividono in due grandi categorie:

  • respiratori a filtro, dipendenti dall’atmosfera dell’ambiente (l’aria passa mediante un filtro, viene purificata e gli inquinanti vengono trattenuti);
  • respiratori isolanti, indipendenti dall’atmosfera ambientale.

Scarpe antinfortunistica da indossare sul lavoro

Diversi sono gli ambiti lavorativi in cui è necessaria la protezione del piede del lavoratore da possibili infortuni o malattie professionali che si potrebbero manifestare anche a distanza di anni. I dispositivi protettivi dei piedi/arti inferiori si differenziano a seconda delle esigenze specifiche di utilizzazione e delle caratteristiche di resistenza richieste. Affinché tali protezioni sia efficienti e ben tollerati è opportuno che vengano scelti dopo un’attenta valutazione del rischio che deve prendere in considerazione le attività svolte dall’operatore e gli ambienti cui vengono impiegati.
I dispositivi di protezione Individuale dei piedi proteggono da vari rischi: meccanico (dato da schiacciamenti, scivolamenti, presenza di chiodi a terra, ecc.), biologico, fisico (scariche elettrostatiche, condizioni climatiche avverse, ecc.) e chimico (sversamenti di prodotti e preparati pericolosi).