Il Decreto Lavoro 2014 un è stato convertito in legge (D.L. 34-2014). Esso si concretizza in un’ ampia manovra per il rilancio dell’occupazione e la ripresa economica per le aziende.
Cinque sono i punti principali:
1. Apprendistato – per la formazione del dipendente assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è confermato che le aziende possono avvalersi gratuitamente dell’offerta formativa pubblica. La regione infatti deve comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione di inizio del rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento della formazione pubblica, con indicazione delle sedi e del calendario didattico.
Inoltre sono previste modalità semplificate per la redazione del piano formativo individuale grazie all’utilizzo di moduli e formulari disposti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Le aziende con più di 50 dipendenti dovranno assumere a tempo indeterminato una quota pari al 20% di apprendisti al fine di assumerne di nuovi (stabilizzazione degli apprendisti).
2. Contratti a tempo determinato – innalzamento da 1 a 3 anni con un massimo di 5 proroghe della durata del contratto a tempo determinato. Il numero dei dipendenti a termine non può superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato assunti in azienda. Il superamento di questo limite comporto una sanzione amministrativa pari al 20% o al 50% se i lavoratori che superano tale limite sono rispettivamente inferiore o superiore a uno. Questo tetto non vale per le aziende con meno di cinque dipendenti ed infatti esse possono sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli stati membri (Ue) – i giovani in cerca di occupazione potranno rivolgersi ai centri per l’impiego indipendentemente dall’ambito territoriale della propria residenza
4. “smaterializzazione” del DURC – è prevista una semplificazione del sistema di rilascio che consisterà nella consultazione telematica degli archivi dell’inps e dell’inail (validità di 120 giorni dalla data di acquisizione telematica).
5. Contratti di solidarietà – 35% di riduzione per la contribuzione previdenziale per le aziende che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell’orario lavorativo maggiore al 20%