Decreto legislativo n°81 del 2008: per tutte le attività
Il Decreto legislativo n°81 del 2008, noto come “testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha riformato, riunito e armonizzato, diverse precedenti normative. Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici. Chiarisce le misure generali di tutela per i lavoratori, quali la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione da attuare e le figure coinvolte. Si compone di 306 articoli, suddivisi in 13 titoli, e 51 allegati: dopo le disposizioni di carattere generale, tratta i luoghi lavorativi, le attrezzature di lavoro, i dispositivi di protezione individuale (DPI), la segnaletica di sicurezza, i vari rischi ai quali potrebbero essere esposti i lavoratori, la protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore sanitario, terminando con la protezione da atmosfere esplosive. Tale decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutti i rischi (art.3, D.lgs.81/08). Tutela dunque il i luoghi di lavoro; cosa s’intende per “luogo di lavoro”? Secondo l’art.62 del D.lgs.81/08, è il luogo destinato a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
La formazione dei lavoratori: la tutela da incidenti e patologie
La sicurezza non è un gioco: i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro hanno l’obiettivo di rendere consapevoli i lavoratori sui possibili infortuni e malattie a cui potrebbero andare incontro in ambito lavorativo. Il comportamento umano è il fattore più importante per la salute e la salute sul lavoro. I lavoratori devono frequentare corsi di sicurezza sul lavoro, a rischio basso, medio o alto, in base al tipo di mansione svolta.
Decreto 81/08: l’obbligo della valutazione dei rischi
La «valutazione dei rischi» è la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti in azienda, volta ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione per minimizzare i rischi e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Quando va rielaborata la valutazione?
- In presenza di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro considerevoli ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- In caso di infortuni importanti;
- Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino il bisogno.
Chi effettua la valutazione dei rischi? Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti, con la conseguente elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Dal momento che tale DVR deve essere a norma, il Datore di Lavoro potrebbe rivolgersi anche ad un consulente: è però sempre lui il responsabile del DVR. Per le nuove imprese, il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare entro le tempistiche stabilite dalla normativa (90 giorni dall’inizio dell’attività).
Principali pericoli sul posto di lavoro
La valutazione dei rischi sul posto di lavoro parte proprio dall’individuazione dei pericoli sul posto di lavoro:
- Pericoli biologici: includono virus, batteri, insetti, animali, ecc., che possono causare effetti negativi sulla salute. Ad esempio, muffe, sangue e altri fluidi corporei, piante nocive, liquami, polvere e parassiti.
- Pericoli chimici: sono sostanze pericolose, la cui esposizione può provocare impatti sulla salute, come irritazione della pelle o del sistema respiratorio, cecità, corrosione ed esplosioni.
- Pericoli per la sicurezza: creano condizioni di lavoro non sicure. Ad esempio, i fili scoperti o un tappeto danneggiato potrebbero comportare un inciampo.
- Pericoli ergonomici: possono provocare lesioni muscoloscheletriche. Ad esempio, una cattiva configurazione della postazione di lavoro in un ufficio, una postura scorretta e una movimentazione manuale dei carichi. Possono avere impatti significativi a lungo e breve termine sulla salute e sul benessere dei dipendenti. Le lesioni muscoloscheletriche sono dunque quelle che colpiscono il sistema muscoloscheletrico, con danni a muscoli, tendini, ossa, articolazioni, legamenti, nervi e vasi sanguigni.
- Pericoli psicosociali: includono quelli che possono avere un effetto negativo sulla salute mentale o sul benessere di un dipendente; è il caso dello stress sul posto di lavoro.
È necessario essere adeguatamente formati da professionisti nel campo della sicurezza, prima di eseguire qualsiasi valutazione dei rischi sul posto di lavoro.
Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori: il Medico Competente
In base al D.lgs.81/08 il datore di lavoro deve obbligatoriamente sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori. Entrando nel dettaglio i dipendenti soggetti all’obbligo sono:
- i lavoratori con qualsiasi tipo di contratto che sono alle dipendenze dell’azienda;
- gli associati che partecipano al lavoro;
- coloro che seguono tirocini formativi e di orientamento (“stage aziendali”).
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per le categorie di lavoratori esposti a determinati rischi. Il Medico Competente aziendale effettua dunque visite mediche ed esami specifici per controllare lo stato di salute del soggetto esposto a determinati rischi:
- Visita medica preventiva: chiarisce se un lavoratore è idoneo a quel tipo di lavoro, senza controindicazioni. Deve essere effettuata prima di associare il lavoratore a quella mansione specifica. Spesso è consigliato effettuare questa visita prima di assumere il dipendente, oppure a ridosso dell’assunzione.
- Visita medica periodica: serve a controllare se lo stato di salute del lavoratore è compatibile co l’attività svolta. La regolarità di questi accertamenti di norma è a cadenza annuale.
- Visita medica in caso di cambio di lavoro: volta a controllare l’idoneità per una specifica mansione. Questa volta sarà il Datore di Lavoro a comunicare al medico il cambio di mansione in modo tale da procedere a tale visita obbligatoria.
- Visita medica al termine del rapporto lavorativo: effettuata solo nei casi stabiliti dalla legge.
- Visita medica per il rientro al lavoro: nel caso in cui il lavoratore si assenti per motivi di salute per più di 60 giorni di seguito, il medico dovrà verificare se è ancora idoneo a quella mansione.
Datore di Lavoro e lavoratori dovranno essere a conoscenza del giudizio d’idoneità al lavoro:
- idoneo;
- idoneo parzialmente (temporaneamente indicando i tempi e le prescrizioni) oppure permanentemente.
