Cosa fa un Medico Competente del Lavoro?

La medicina del lavoro

La medicina del lavoro verte sulla prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie professionali dovute alle attività svolte dai lavoratori, tramite la visita medica da parte del Medico Competente aziendale. Il Medico del Lavoro risulta dunque obbligatorio, e deve essere incaricato dall’azienda, proprio per tutelare la salute dei dipendenti, lì dove l’entità dei rischi ne evidenzi la necessità. Tutto ciò viene fissato dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, D.lgs.81/08, all’art 41. Le aziende, sulla base dell’esito della valutazione dei rischi, qualora siano presenti rischi per i quali la legge preveda la sorveglianza sanitaria, devono dunque nominare un medico con le competenze per tutelare al meglio la salute e la sicurezza della propria realtà lavorativa.

Visita medica del lavoro

Innanzitutto la visita per il lavoro ha l’obiettivo di valutare le condizioni di idoneità fisica e psichica del lavoratore rispetto alla mansione che dovrà svolgere all’interno dell’organizzazione.
Il giudizio di idoneità deve basarsi sui risultati degli specifici accertamenti sanitari effettuati (visita medica del lavoro), tenendo conto dei rischi cui il lavoratore è esposto; tali rischi vengono fissati dal Datore di lavoro, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). La visita medica viene fatta per vari motivi:

  • accertarsi che il lavoratore sia idoneo per mansione assegnata;
  • escludere patologie o controindicazioni per le attività che si dovranno svolgere;
  • controllare periodicamente lo stato di salute del lavoratore, come fissato all’art.41 del D.lgs.81/2008.

Si tratta di una visita prevista in genere è una volta all’anno, anche se tale periodicità può subire delle variazioni in base alle circostanze (tipologia di rischi aziendali e soggetti visitati).
Ogni visita ed esame fatta al lavoratore, compresi anche eventuali analisi del sangue e/o urine, è stabilita dal Medico Competente e la spesa è totalmente a carico del Datore di Lavoro (art. 41 del D.lgs.81/08). La sorveglianza sanitaria comprende dunque una visita all’atto dell’assunzione, con tutti gli accertamenti necessari (audiometria, spirometria, prelievo di sangue o urine), la visita periodica di controllo, con lo scopo di monitorare lo stato di salute di lavoratori in modo tale da aggiornare il giudizio di idoneità (che ovviamente può cambiare nel tempo).
Il Medico del Lavoro, che è specializzato in medicina del lavoro o in medicina legale, deve essere in grado di individuare eventuali sintomi dovuti ad esposizione ad uno o più fattori rischiosi, quali:

  • agenti biologici: batteri, virus, parassiti;
  • Agenti cancerogeni e mutageni;
  • Operazioni di movimentazione manuale dei carichi (errata tecnica di sollevamento, spostamento, traino, ecc.);
  • Movimenti ripetitivi degli arti superiori;
  • Posture scorrette o fisse e prolungate;
  • Fattori di rischio psicosociali (stress lavoro correlato);
  • Lavoro notturno e/o lavoro su turni;
  • Agenti fisici, quali le radiazioni ionizzanti o non ionizzanti, di energia varia, nello specifico i raggi ultravioletti, X, gamma, il rumore, le radiazioni ottiche, le vibrazioni meccaniche, le condizioni climatiche avverse;
  • L’uso del videoterminale (VDT) (potrebbe essere causa di affaticamento visivo e/o disturbi osteoarticolari);
  • Atmosfere iperbariche;
  • Lavori in ambienti confinati;
  • Ultra/infrasuoni;
  • Assunzione di alcool e droghe (aumentano anche la probabilità di infortuni sul lavoro).
  • Agenti chimici pericolosi, come gli acidi, le basi forti o pericolosi in generale; l’umo viene a contratto tramite l’apparato respiratorio (inalazione), digerente (ingestione) e tegumentario (per contatto con la pelle). Potrebbero esserci danni anche per il sistema nervoso. Le sostanze aerodisperse, una vota inalate, possono essere causa di danni di varie entità; si citano in primis le fibre di asbesto, che causano l’asbestosi.

Questa tipologia di visita può essere effettuata solo dal Medico del Lavoro assegnato: il lavoratore non potrà essere visitato da altri medici per il rilascio dell’idoneità ma dovranno però essere presi in considerazione esami o visite precedenti già in possesso del lavoratore.
Non tutte le persone devono essere visitate, ma solo quelle esposte a determinati rischi che potrebbero compromettere la salute. Tutto ciò è volto all’accertamento per l’idoneità in merito alla mansione svolta. Il lavoratore deve obbligatoriamente sottoporsi ai controlli sanitari stabiliti dal protocollo sanitario del Medico Competente, come si evince all’art. 20 del D.lgs.81/08, che tratta gli obblighi dei lavoratori. Questi sono alcuni esempi in cui è ritenuto opportuno l’intervento da parte del Medico Competente aziendale:

  • settore alimentare (esempio ristoranti e pizzerie);
  • settore dei trasporti (magazzinieri);
  • impiegati videoterminalisti;
  • autisti che guidano mezzi con patente C;
  • edilizia;
  • imprese di pulizie;
  • parrucchieri e centri estetici.

Passiamo ora al giudizio d’idoneità. Il lavoratore, a seguito degli accertamenti effettuati, risulterà:

  1. idoneo;
  2. idoneo parzialmente, in modo temporaneo o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  3. non idoneo temporaneamente;
  4. non idoneo.

Il Datore di Lavoro deve tenerne conto per poter assegnare al lavoratore la mansione adeguata alle sue condizioni fisiche e psichiche, in base all’art. 18 del D.lgs.81 del 2008.

I titoli del Medico Competente

Il Medico Competente aziendale, che da un’impresa accetta l’incarico di occuparsi della sorveglianza sanitaria, ricopre un ruolo importantissimo nell’odierno ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ai sensi dell’art. 25 del D.lgs.81/08, tale medico, assunto l’incarico di Medico Competente aziendale, collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, gestisce la sorveglianza sanitaria, organizza e conserva, sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ciascun dipendente; è inoltre lui che esamina i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno. Per svolgere le funzioni di Medico Competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  • specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; con esclusivo riferimento al personale sanitario delle Forze Armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, esecuzione delle attività mediche in ambito lavorativo per minimo 4 anni.
Attività svolta da parte del Medico aziendale

Il Medico del Lavoro occupa un ruolo volto ad identificare malattie causate dall’esposizione del lavoratore ai particolari agenti nocivi presenti sul posto in cui opera. Le principali attività sono le seguenti:

  • visite sanitarie preventive periodiche dei lavoratori, svolte in base a specifici protocolli sanitari indispensabili al controllo costante delle condizioni di salute, in modo da intervenire tempestivamente in caso di sviluppo di patologie professionali;
  • sopralluoghi annuali dei luoghi di lavoro;
  • partecipazione attiva in merito alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per identificare i possibili rischi della salute del lavoratore, indicando anche le necessarie precauzioni da prendere.

In particolare si deve occupare di tutte queste attività:

  • Affiancare il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, all’organizzazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all’attuazione delle norme per la tutela della salute e dell’incolumità psico-fisica dei dipendenti, all’attività formativa ed informativa dei lavoratori ed alla gestione dell’attività di primo soccorso. Il suddetto, inoltre, provvede alla messa a punto di programmi volontari di promozione della salute per individuare la categoria d’appartenenza di un’impresa;
  • Gestire la sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi specifici dichiarati dall’articolo 41;
  • Tutelare, sotto il proprio giudizio, una cartella sanitaria e di rischio per ciascun dipendente esposto a sorveglianza sanitaria. Tale documentazione è conservata con la garanzia del segreto professionale, nella sede concordato al momento della nomina del Medico Competente;
  • Fornire al datore di lavoro, al termine dell’incarico, i certificati sanitari in suo possesso, secondo il D.lgs.196 del 30 giugno 2003 e con la garanzia del segreto professionale;
  • Presentare al dipendente, al termine del rapporto lavorativo, la copia della cartella sanitaria e di rischio e rilasciare le informazioni inerenti la custodia della stessa. La cartella sanitaria e di rischio originale deve essere sotto la tutela del datore di lavoro, per almeno 10 anni, tranne nel caso di differenti direttive affermate dal suddetto decreto;
  • Rilasciare informazioni ai dipendenti inerenti la sorveglianza sanitaria e, qualora vengano esposti a fattori con effetti a lungo termine, sul bisogno di effettuare accertamenti sanitari anche dopo il termine dell’attività;
  • Riferire ad ogni dipendente informazioni circa gli esiti della sorveglianza sanitaria secondo l’art. 41 e consegnare copia del certificato d’idoneità;
  • Dichiarare per iscritto, durante le adunanze di cui all’art. 35, al datore di lavoro, all’RSPP, agli RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria ed informare sul significato degli stessi per attuare le norme sulla salute ed incolumità psico-fisica dei lavoratori;
  • Esaminare i luoghi lavorativi almeno una volta l’anno secondo la valutazione dei rischi e qualora vi fosse una differente periodicità dovrà essere riferita al datore di lavoro per la sua registrazione nel DVR;
  • Collaborare alla gestione della tutela dell’esposizione dei dipendenti, i cui esiti gli sono rilasciati con puntualità per la valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
  • Riferire, attraverso autocertificazione, il possesso dei titoli secondo l’art. 38 al Ministero della salute entro 6 mesi dall’entrata in vigore del medesimo decreto.