Consulenza Gestione Rifiuti Sistri – Sistema di Controllo della Tracciabilità Dei Rifiuti

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Inquadramento dell’Azienda rispetto agli adempimenti previsti dal SISTRI

Stesura della pratica di iscrizione
consulenza tecnica sull’uso dei dispositivi elettronici

Formazione del personale che andrà ad usare i dispositivi

Supporto in caso di variazione dati e aggiornamento normativo

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Per saperne di più

  • Che cos’è il Sistri
  • Destinatari
  • Operatività Sistri
  • Normativa

Che cos’è il Sistri

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.

Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità.

La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti e, in particolare, per mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l’altro, i compiti affidati alle autorità di controllo.

È questo il motivo per cui è stato realizzato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.

Nell’ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, viene pienamente ricondotto nel SISTRI il trasporto intermodale e posta particolare enfasi alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l’utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche.

Il SISTRI costituisce, quindi, strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali.

Con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo – imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) – si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall’altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.

L’iniziativa si inserisce così anche nell’ambito dell’azione di politica economica che da tempo lo Stato e le Regioni stanno portando avanti nel campo della semplificazione normativa, dell’efficientamento della Pubblica Amministrazione e della riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.

I vantaggi per lo Stato, derivanti dall’applicazione del SISTRI, saranno quindi molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione.

Benefici ricadranno anche sul sistema delle imprese. Una più corretta gestione dei rifiuti avrà, infatti, vantaggi sia in termini di riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole.

Destinatari

Il sistema SISTRI prevede l’iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009.

SOGGETTI TENUTI AD ADERIRE AL SISTRI

L’articolo 1 del Decreto ministeriale individua:

• le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI;

• le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.

Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI

• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.

REGIONE CAMPANIA

• i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.

COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI

• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

CONSORZI

• i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

TRASPORTATORI PROFESSIONALI

• le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE

• il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;

• i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI

• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

RECUPERATORI E SMALTITORI

• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;

• gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;

• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

Operatività Sistri

Il 9 febbraio 2012 è la scadenza per l’avvio dell’operatività del SISTRI

La legge 14 settembre 2011 n.148, pubblicata sulla G.U. n.216 del 16/09/2011, recante “conversione in legge con modificazioni del decreto-legge del 13 agosto 2011 n.138″ ripristina pienamente il sistema informatico di tracciabilita’ dei rifiuti, modificando l’articolo 6 del provvedimento approvato ad agosto

La legge 14 settembre 2011 n.148, pubblicata sulla G.U. n.216 del 16/09/2011, recante “conversione in legge con modificazioni del decreto-legge del 13 agosto 2011 n.138″ ripristina pienamente il sistema informatico di tracciabilita’ dei rifiuti, modificando l’articolo 6 del provvedimento approvato ad agosto

Il termine per l’entrata in operatività’ del SISTRI è prorogato al 9 febbraio 2012 per tutti i soggetti tenuti all’utilizzo del sistema.

Unica eccezione è relativa ai produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti per i quali la legge 106 del 12 luglio 2011 prevede che la data di entrata in vigore, che comunque non poteva essere anteriore al 1 giugno 2012, venga fissata tramite un ulteriore Decreto.

La legge 14 settembre 2011 stabilisce inoltre che:

Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire l’entrata in operatività’ del sistema nonché garantire l’efficacia del funzionamento Delle tecnologie connesse al sistri il ministero dell’ambiente assicura, attraverso il concessionario sistri, sino al 15 dicembre la verifica delle componenti software e hardware anche ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste. A tal fine sono previsti test del funzionamento da organizzare in collaborazione con le associazioni di categoria.

Il comma 2 prevede poi che con apposito decreto del Ministero dell’ambiente da emanare entro 90 giorni sono individuate specifiche tipologie di rifiuti alle quali in assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale sono applicate ai fini del sistri le procedure previste per i rifiuti non pericolosi.

Normativa

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art.1, comma 1116)

Stabilisce la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione ed in rapporto: alla sicurezza nazionale e alla prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata in ambito di smaltimento illecito dei rifiuti.

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (art.2, comma 24)

Stabilisce l’obbligo per alcune categorie di soggetti di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti.

Legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 14-bis)

Affida al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la realizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali e di quelli urbani limitatamente alla Regione Campania, attraverso uno o più decreti che dovranno, tra l’altro, definirne: tempi e modalità di attivazione; data di operatività del sistema; informazioni da fornire; modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati; modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi; modalità di elaborazione dei dati; modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo; entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione e funzionamento del sistema.

Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti

La quale, tra l’altro: stabilisce l’obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze della produzione e della gestione di rifiuti per la salute umana e per l’ambiente (art. 1); riconosce il principio “chi inquina paga” (art.14); obbliga gli Stati ad adottare misure affinché produzione, raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni da garantire protezione dell’ambiente e della salute umana; a tal fine prevede, tra l’altro, l’adozione di misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi, per soddisfare i requisiti informativi su quantità e qualità di rifiuti pericolosi prodotti o gestiti (art.17); stabilisce che le sanzioni debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive (art.36).

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